COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 22.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 – DEFERIMENTO (N.1938/150PF13-14AA/ac) PASCENTE CARMINE, ASD PRO RICIGLIANO.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 22.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 - DEFERIMENTO (N.1938/150PF13-14AA/ac) PASCENTE CARMINE, ASD PRO RICIGLIANO. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA, composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Arturo Grenci e Giuseppe Giordano - Componenti - nella seduta del 18 Gennaio 2014 ha deliberato quanto segue: PREMESSO Che il Sostituto Procuratore Federale con nota del 28 Ottobre 2013, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE - C.R. BASILICATA: - PASCENTE CARMINE PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 22 COMMA 6 C.G.S.: per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, per aver disputato nella stagione sportiva 2012/2013 n° otto partite valevoli per il Campionato di Terza Categoria Girone “B” nelle file della Società A.S.D. RICILIUS in posizione irregolare in quanto non ancora tesserato per detta squadra; - A.S.D. PRO RICIGLIANO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 04 COMMA 2 C.G.S. per le violazioni al proprio tesserato ascritte; Che la C.D.T. nella seduta del 18 Gennaio 2014, verificata anche attraverso la consultazione delle cartoline d’esito delle relative raccomandate, la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, procedeva all’audizione del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, il quale illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per: • PASCENTE CARMINE squalifica di mesi sei (6); • A.S.D. PRO RICIGLIANO ammenda di € 500,00 (cinquecento); Che i deferiti benché regolarmente convocati non si presentavano. Tanto premesso, la COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza a mente dell'art.32, comma 08, del C.G.S.; Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di PASCENTE CARMINE e A.S.D. PRO RICIGLIANO per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti; Ritenuto che gli eventi, così come contestati, appaiano già prima facie acclarati, ove si voglia tenere conto come la mancata comparizione dei deferiti e la conseguente, omessa, coltivazione della attività difensive loro riservate, consentano di argomentare che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questa Commissione a discostarsi dalle valutazioni di colpevolezza nella richiesta di deferimento compendiate; Analizzata la documentazione dalla Procura Federale esibita a sostegno della propria azione ed altra consistente in certificazione relativa al tesseramento del calciatore PASCENTE CARMINE ed accertato di conseguenza come il comportamento da quest’ultimo tenuto integri effettivamente la violazione contestata, laddove lo stesso è certamente venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nella stagione sportiva 2012/2013 n° 08 gare nelle file della Società A.S.D. RICILIUS, valevole per il Campionato di Terza Categoria Girone “B”, in posizione irregolare risultando all’epoca dei fatti tesserato la Società A.S.D. PRO RICIGLIANO; Osservato, nondimeno, come secondo le previsioni del C.G.S., incontrovertibile appaia la responsabilità oggettiva della ridetta A.S.D. PRO RICIGLIANO in ragione delle violazioni al proprio tesserato ascritte ai sensi dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 22 comma 6 C.G.S.; Considerato alla stregua delle argomentazioni che precedono come il comportamento dal nominato tesserato PASCENTE CARMINE integri indubitabile violazione delle norme dal C.G.S. regolate e si qualifichi certamente meritevole di adeguate sanzioni; Accertato nondimeno come la A.S.D. PRO RICIGLIANO in ragione delle violazioni al proprio tesserato ascritte ai sensi dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 22 comma 6 C.G.S. debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva e come tale sia a sua volta passibile di sanzione; Ritenuto per l’effetto di quanto in narrativa rappresentato, come chiara emerga la responsabilità dei deferiti, in relazione ai fatti a ciascuno di essi ascritti; In particolare: - quanto PASCENTE CARMINE perché in violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 22 comma 6 C.G.S. e così dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, disputava nel corso della stagione sportiva 2012/2013 n° 08 gare nelle file della Società A.S.D. RICILIUS, valevole per il Campionato di Terza Categoria Girone “B”, in posizione irregolare risultando all’epoca dei fatti tesserato la Società A.S.D. PRO RICIGLIANO, nonché per non essersi presentato, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, a rendere le richieste dichiarazioni innanzi a questa C.D.T.; - quanto alla A.S.D. PRO RICIGLIANO perché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 04 comma 2 C.G.S. risponde per le violazioni ascritte al proprio tesserato ai sensi dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 22 comma 6 C.G.S. nonché per non essersi presentata, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, a rendere le richieste dichiarazioni innanzi a questa C.D.T.; Osservato, tuttavia, come la natura dei fatti oggetto di investigazione da parte della Procura Federale e la condotta degli stessi deferiti, i quali non avevano, per vero, alcun potere realmente operativo nello svolgimento dell’iter burocratico finalizzato al perfezionamento dei tesseramenti, chiaramente demandato ad altri soggetti, possano essere riconosciute quale circostanze attenuanti rispetto all’acclarato comportamento violativo delle disposizioni del C.G.S. e conseguentemente abilitare questa C.D.T. all’applicazione nei confronti dei deferiti di sanzioni mitigate rispetto alle richieste dalla Procura Federale avanzate; Considerato come, in assenza di precedenti specifici, questa C.D.T. ritenga, nondimeno, possibile rinvenire attenuanti nella condotta di: PASCENTE CARMINE in dipendenza della sua giovane età e della correlata necessità di indirizzare la sanzione a fini educativi; P.Q.M. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA in parziale accoglimento delle richieste dalla Procura Federale nella persona dell’Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione del 18 Gennaio 2014 formulate, così provvede ed irroga a: • PASCENTE CARMINE, squalifica per complessivi mesi quattro (4) dei quali mesi uno (1) per violazione dell’art. 1 comma 3 G.C.S.; • A.S.D. PRO RICIGLIANO ammenda di complessivi € 350,00 (trecentocinquanta) dei quali € 100,00 per violazione dell’art. 1 comma 3 G.C.S.
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