COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 23.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 31. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO STROLLO GERARDO – GARA PRO COLLIANO I OLIMPIA BATTIPAGLIA DEL 13.11.2013 – COPPA CAMPANIA 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 23.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 31. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO STROLLO GERARDO – GARA PRO COLLIANO I OLIMPIA BATTIPAGLIA DEL 13.11.2013 – COPPA CAMPANIA 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentito, il reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 43 del 21.11.2013, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione dell’inibizione, fino al 13.02.2014, a carico del reclamante, sig. Strollo Gerardo. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 27.11.2013, il nominato sig. Strollo Gerardo ha impugnato la richiamata decisione. La tesi difensiva del reclamante può essere parzialmente accolta. Deve premettersi che il direttore di gara, invitato a chiarimenti, ha sostanzialmente confermato quanto riportato in referto, che, è doveroso sottolinearlo, configura fonte privilegiata di prova. Viceversa, per quanto attiene alla quantificazione dell’inibizione, questa C.D.T. giudica che essa debba, in un equo rapporto tra l’effettiva gravità dei fatti in esame e la relativa sanzione, essere ridotta al 31.01.2014. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo in esame, di ridurre al 31.01.2014 l’inibizione a carico del sig. Strollo Gerardo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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