COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 23.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 33. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING NOLA – GARA SPORTING NOLA I HERMES CASAGIOVE DEL 17.11.2013 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 23.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 33. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING NOLA – GARA SPORTING NOLA I HERMES CASAGIOVE DEL 17.11.2013 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentiti, in due distinte udienze, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, nonché l’arbitro; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 43 del 21.11.2013, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della società reclamante, la sanzione dell’ammenda di euro 260.00 perché un addetto, riconducibile alla società ospitante, attingeva con sputi l’assistente ufficiale e lo ingiuriava. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax e, successivamente, a mezzo plico raccomandata postale, in data 27.11.2013, la società Sporting Nola ha proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può essere accolta. Deve premettersi, invero, che l’assistente ufficiale, sia nel suo rapporto di gara, sia in sede di audizione presso questa C.D.T., ha specificato che responsabile dei gravi comportamenti innanzi citati è stato “realmente” un tifoso della società ospitante, con il che espressamente rettificando (“riconosco di aver commesso un errore nel mio supplemento di rapporto”) quanto da lui stesso riportato nel proprio rapporto di gara (“presumibilmente un tifoso”). Ha precisato, altresì, che alla gara avevano assistito vari estranei, il che configura una circostanza aggravante, per quel che concerne la posizione della società reclamante. Nel suo ricorso, la società Sporting Nola ha ipotizzato che potesse essere stato colpevole della vicenda uno degli addetti al campo, sottolineando che costoro non possono rispondere alla società, la quale è mera affittuaria dell’impianto sportivo. Sul punto, non può non evidenziarsi che sulla società ospitante, in ragione del principio della responsabilità oggettiva, non solo grava, per l’appunto, la responsabilità di quel che si verifica, ma ha anche l’obbligo di adottare tutte le contromisure, idonee alla prevenzione di qualsiasi episodio censurabile. Questa C.D.T. valuta, infine, che, per quanto attiene alla quantificazione dell’ammenda, essa si appalesi equa e proporzionata, in rapporto alla particolare gravità della vicenda in esame, che si è materializzata in ripetuti sputi ed ingiurie ai danni di uno dei tre ufficiali di gara (nell’occasione, un assistente ufficiale dell’arbitro). P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Sporting Nola; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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