COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 24.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 36. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANTONASTASO DOMENICO – GARA ORTESE CALCIO I REAL SAN FELICE A CANCELLO DEL 4.01.2014 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 24.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 36. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANTONASTASO DOMENICO – GARA ORTESE CALCIO I REAL SAN FELICE A CANCELLO DEL 4.01.2014 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentito, il reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 56. del 9.01.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica, fino al 3.03.2014, a carico del reclamante, sig. Santonastaso Domenico. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax in data 9.01.2014, il sig. Santonastaso Domenico ha proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva del reclamante va parzialmente accolta. Invero, il ricorrente, in sede di audizione ha dichiarato di aver protestato nei confronti dell’arbitro al termine della gara in modo civile e, certamente, non in modo offensivo e/o minaccioso. Il direttore di gara, nella seduta odierna, ha confermato che realmente il sig. Santonastaso Domenico si è limitato ad una protesta civile, anche se insistente e plateale. A seguito di tale dichiarazione da parte dell’arbitro, la sanzione della squalifica a carico del reclamante, a parere di questo Collegio, deve essere ridimensionata, in quanto eccessiva e non equa. Pertanto, questa C.D.T. ritiene di ridurla al 24.01.2014. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. Santonastaso Domenico, dispone ridursi al 24.01.2014 l’impugnata squalifica a suo carico; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata dal ricorrente, ma della quale la società di appartenenza (Real San Felice a Cancello) aveva espressamente autorizzato l’addebito sul proprio conto, nella misura di euro 65,00, come previsto per i reclami prodotti direttamente dai tesserati.
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