COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 22.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 54 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL MONTELEONE avverso squalifica al 31.12.2014 calc. CANUTI PIERLUIGI delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 23 del 12.12.2013 gara VILLAMARINA – REAL MONTELEONE del 7.12.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 22.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 54 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL MONTELEONE avverso squalifica al 31.12.2014 calc. CANUTI PIERLUIGI delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 23 del 12.12.2013 gara VILLAMARINA - REAL MONTELEONE del 7.12.2013 L'A.S.D. REAL MONTELEONE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. CANUTI, richiedendo a gran voce un calcio di rigore "si è portato faccia a faccia con il direttore di gara, magari in un eccesso di foga dovuto all'agonismo" e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, abbandonava il terreno di gioco. Quindi non capisce come e quando abbia potuto colpire l'arbitro con una testata. "L'evento violento contestato al nostro tesserato appare esagerato; è possibile che, in un eccesso di nervosismo, CANUTI si sia portato faccia a faccia con il direttore di gara, comunque prima dell'espulsione e non in un atto intimidatorio a seguito della stessa e, a nostro modo di vedere, non lo ha colpito con una testata". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - premesso che l'A.S.D. REAL MONTELEONE, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, non si è presentata all'odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc. CANUTI, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione per avergli rivolto frasi offensive, avvicinatoglisi lo colpiva volontariamente con una testata alla fronte, procurandogli dolore e successivo rigonfiamento della parte colpita e, abbandonando il terreno di gioco gli indirizzava una frase minacciosa. Inoltre, al termine della gara lo stesso calciatore cercava di avvicinarsi all'arbitro, impeditone dal tempestivo intervento di compagni di squadra, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 31.12.2014 del calc. CANUTI PIERLUIGI. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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