COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 22.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 55 RECLAMO PROPOSTO DA PIANORESE CALCIO S.S.D. R.L. avverso ammenda € 1.000 per offese di stampo razzista proferite da sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 23 del 19.12.2013 gara PIANORESE – PH CALCIO del 15.12.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°29 del 22.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
55 RECLAMO PROPOSTO DA PIANORESE CALCIO S.S.D. R.L.
avverso ammenda € 1.000 per offese di stampo razzista proferite da sostenitori
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 23 del 19.12.2013
gara PIANORESE - PH CALCIO del 15.12.2013
La società PIANORESE CALCIO S.S.D. R.L., della quale è stato sentito il Presidente, ricorre
avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che, pur non avendo riscontrato offese di stampo
razzista da parte di propri sostenitori, il Presidente, il giorno successivo alla gara, ha telefonato all'allenatore
della squadra avversaria per scusarsi dell'accaduto. Gli è stato detto che le offese non erano state
pronunciate da tutti i sostenitori, ma solamente da una o due persone sedute al centro della tribuna. "Il
responsabile, o i responsabili, cui siamo risaliti sono due persone ns. tifosi e sostenitori con delle
problematiche personali", aggiungendo che "sarà impegno della società educare anche queste persone ad un
civile e corretto sostegno alla propria squadra". Chiede la cancellazione della sanzione o, in subordine
l'applicazione della sospensione dell'ammenda .
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha
ribadito che nel corso della gara, sostenitori della Pianorese Calcio rivolgevano, più volte, espressione di
discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria,
- visto l'art. 16, comma 2 bis del C.G.S., ,
d e l i b e r a
- la conferma dell’ammenda di € 1.000 a carico della PIANORESE CALCIO S.S.D. R.L.,
disponendo che l’esecuzione di detta sanzione sia sospesa per anni 1 , con l’avvertenza che, nel caso di
specifica recidività nell’ambito di detto periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si aggiungerà a
quella deliberata per la nuova violazione.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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