COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 22.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 55 RECLAMO PROPOSTO DA PIANORESE CALCIO S.S.D. R.L. avverso ammenda € 1.000 per offese di stampo razzista proferite da sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 23 del 19.12.2013 gara PIANORESE – PH CALCIO del 15.12.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 22.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 55 RECLAMO PROPOSTO DA PIANORESE CALCIO S.S.D. R.L. avverso ammenda € 1.000 per offese di stampo razzista proferite da sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 23 del 19.12.2013 gara PIANORESE - PH CALCIO del 15.12.2013 La società PIANORESE CALCIO S.S.D. R.L., della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che, pur non avendo riscontrato offese di stampo razzista da parte di propri sostenitori, il Presidente, il giorno successivo alla gara, ha telefonato all'allenatore della squadra avversaria per scusarsi dell'accaduto. Gli è stato detto che le offese non erano state pronunciate da tutti i sostenitori, ma solamente da una o due persone sedute al centro della tribuna. "Il responsabile, o i responsabili, cui siamo risaliti sono due persone ns. tifosi e sostenitori con delle problematiche personali", aggiungendo che "sarà impegno della società educare anche queste persone ad un civile e corretto sostegno alla propria squadra". Chiede la cancellazione della sanzione o, in subordine l'applicazione della sospensione dell'ammenda . La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che nel corso della gara, sostenitori della Pianorese Calcio rivolgevano, più volte, espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, - visto l'art. 16, comma 2 bis del C.G.S., , d e l i b e r a - la conferma dell’ammenda di € 1.000 a carico della PIANORESE CALCIO S.S.D. R.L., disponendo che l’esecuzione di detta sanzione sia sospesa per anni 1 , con l’avvertenza che, nel caso di specifica recidività nell’ambito di detto periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si aggiungerà a quella deliberata per la nuova violazione. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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