COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 del 20.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ASD LATISANA RICREATORIO (Seconda Categoria) avverso la squalifica al proprio calciatore, BIRIBIN Luca a tutto il 30.06.2014 (in c.u. n° 29 del 20.12.2013 Del. Gorizia).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 del 20.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ASD LATISANA RICREATORIO (Seconda Categoria) avverso la squalifica al proprio calciatore, BIRIBIN Luca a tutto il 30.06.2014 (in c.u. n° 29 del 20.12.2013 Del. Gorizia). Con tempestivo reclamo la ASD LATISANA RICREATORIO impugnava la decisione assunta dal G.S.T. a carico del calciatore BIRIBIN Luca a tutto il 30.06.2014 “per aver calciato volontariamente il pallone con forza in direzione dell'Arbitro in segno di protesta contro una sua decisione e colpendolo così all’altezza della coscia sinistra. L'Arbitro poteva continuare comunque la direzione di gara perché il fatto non gli procurava particolari conseguenze fisiche. Il calciatore, dopo una breve contestazione contro la decisione attuata dal Direttore di gara, ottemperava in maniera autonoma al provvedimento uscendo dal recinto di gioco”. La reclamante ha manifestato la propria disponibilità ad un “eventuale colloquio chiarificatore”. Tale espressione è troppo vaga per costituire una istanza istruttoria, per cui la CDT non può tenerne conto. Afferma la società reclamante che il pur deprecato gesto di stizza è consistito in uno sconsiderato calcio al pallone con cui il calciatore avrebbe solo voluto scaricare rabbia, ma che non avrebbe mai voluto indirizzare verso l’Arbitro, asseritamente posto alle sue spalle. Nella tesi ardita (non è dato intendere come il pallone avrebbe colpito l’Arbitro se questi fosse effettivamente stato posizionato alle spalle del calciatore) della reclamante, l’evento che ha visto il pallone attingere l’Arbitro alla coscia sarebbe stato del tutto casuale, non voluto, ed imprevedibile per il calciatore. Atteso che la verbalizzazione originaria del Direttore di Gara, nonostante la ‘stranezza’ descritta, avrebbe astrattamente potuto interpretarsi in senso compatibile con la tesi della reclamante, la CDT ha richiesto all’Arbitro un supplemento di rapporto per il tramite del Rappresentante A.I.A. Con tale atto, il Direttore di Gara ha chiaramente, lucidamente e dettagliatamente confermato che i fatti si sono svolti con le modalità intese dal GST e disattese dalla reclamante: il calciatore ha deliberatamente calciato il pallone in direzione dell’Arbitro posizionato davanti a lui a breve distanza, dopo averlo ben visto, senza il frapporsi di alcun ostacolo né alla visuale, né alla gittata. Ai sensi del sempre richiamato art. 35 CGS, la verbalizzazione del Direttore di gara costituisce prova privilegiata, sì che una tesi difensiva che si ponga in termini ad essa antitetici, con riguardo a fatti accaduti sul terreno di gioco, non può trovare accoglimento. Alla luce di ciò, la condotta descritta a referto e dettagliata in supplemento di rapporto si manifesta in tutta la sua evidenza quale caso di violenza perpetrata da un calciatore contro l’Arbitro. A nulla vale, così, il richiamo giurisprudenziale fatto dalla reclamante ad un caso diverso, deciso da questa stessa CDT, in cui non era emersa una ipotesi di violenza contro l’Arbitro. La sanzione deve essere ferma e severa, e va parametrata al grado di aggressività palesato, alle conseguenze potenziali e a quelle arrecate effettivamente. Anche recentemente il TNAS ha opportunamente ribadito, in un caso analogo, “che ai fini del corretto e regolare svolgimento di ogni competizione sportiva l'incolumità e la serenità del direttore di gara costituiscono un bene assolutamente primario ed irrinunciabile per l'ordinamento sportivo, che deve essere riaffermato con il massimo rigore, sia in sede di prevenzione che in sede di sanzione delle azioni contro quel bene.” (Arbitrato A.C / FIGC deciso all’unanimità in data 30/09/2013, pubblicato il 18/11/2013). Calciare la palla in direzione del Direttore di Gara da breve distanza con l’intenzione di colpirlo, è un fatto che attenta non solo alla autorità dell’Ufficiale di gara e alla sua serenità di giudizio, ma che è potenzialmente foriero di conseguenze fisiche e psicologiche tali da porre in pericolo la stessa incolumità dell’Arbitro. La CDT, nel dare corpo alla squalifica, deve tenere a mente la previsione di cui all’art. 19/4 lett.d) CGS della squalifica “minima” “per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara”. Una volta di più biasimando la condotta violenta del calciatore, la CDT deve però accogliere parzialmente il reclamo in considerazione delle modeste conseguenze lesive del fatto e delle scuse formulate all’Arbitro a fine gara dal calciatore medesimo, che denotano, sotto il profilo rieducativo della sanzione, un pronto “riconoscimento delle proprie gravi responsabilità e del rispetto dovuto al Direttore di gara”, dimostrando così che lo scopo rieducativo della sanzione “che, assieme ed in subordine a quello retributivo, caratterizza l’intervento disciplinare” può dirsi raggiunto (cfr ancora Arbitrato A.C / FIGC cit). La C.D.T. così, in parziale accoglimento del reclamo, ridetermina la squalifica nei termini di cui al dispositivo. PQM La C.D.T. – FVG così dispone: accoglie parzialmente il reclamo e riduce la squalifica a tutto il 10.05.2014. Dispone non addebitarsi alla società reclamante la relativa tassa.
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