COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. MARCO MONTEFERRI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 1 E 5 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA AURELIANA (ALL’EPOCA DEI FATTI ASD BORGO MASSIMINA) AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. MARCO MONTEFERRI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 1 E 5 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA AURELIANA (ALL’EPOCA DEI FATTI ASD BORGO MASSIMINA) AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. Il Comitato Regionale Lazio con nota del 25.3.2013 trasmetteva alla Procura Federale, per le valutazioni del caso, la nota del Sig. GIANFRANCO PESCI, consigliere con delega di firma, con la quale disconosceva di aver sottoscritto lettera liberatoria a favore della Società BORGO MASSIMINA per i tesserati LUTUMBA DIEU, SPADUZZI DANIELE e BOLOGNESI SIMONE. La Procura Federale, attraverso suoi collaboratori, ha effettuato una attività di indagine al fine di ricostruire la vicenda. Durante l’audizione il Sig. GIANFRANCO PESCI, autore dell’esposto, conferma di aver sottoscritto una dichiarazione liberatoria solo in favore del tesserato BOLOGNESI SIMONE, riconoscendo come propria la firma apposta in calce al documento esibitogli in copia, precisando però per favorirne il tesseramento con la Società GRIFONE MONTEVERDE e non BORGO MASSIMINA, mentre disconosceva le firme apposte in calce alle liberatorie degli altri due tesserati LUTUMBA e SPADUZZI. Ascoltato il calciatore LUTUMBA DIEU, il quale affermava che nella decorsa stagione sportiva era tesserato per l’A.S.D. BORGO MASSIMINA, e che nei primi mesi dell’anno, il Sig. MONTEFERRI MARCO, anche egli tesserato come dirigente nella decorsa stagione sportiva per la Società BORGO MASSIMINA, e poi tesserato come dirigente dell’A.S.D. TEVERE ROMA, gli aveva chiesto di giocare il resto del campionato con la propria squadra, impegnandosi a liberarlo dalla società BORGO MASSIMINA, per cui si disinteressava di ogni aspetto burocratico, concentrandosi solo sulla attività sportiva. Il Sig. MARCO MONTEFERRI, in sede di audizione, forniva la sua versione dichiarando che dal luglio 2012, insieme ad altri tesserati dell’A.S.D. TEVERE ROMA svincolati, era stato tesserato come dirigente con l’A.S.D. BORGO MASSIMINA. Precisava che il Presidente della Società TEVERE ROMA, prima di dimettersi, aveva rilasciato dichiarazioni liberatorie in favore di calciatori per consentire loro il trasferimento presso altre Società. Ammetteva il MONTEFERRI le sue responsabilità e che sapendo che non sarebbero state concesse altre liberatorie, di sua iniziativa e senza che nessuno fosse a conoscenza di tale comportamento, aveva fotocopiato una liberatoria regolarmente concessa, utilizzata poi , falsificando dati di documenti dei calciatori LUTUMBA e SPADUZZI, Chiedeva in conclusione il MONTEFERRI l’applicazione dell’art. 24 del C.G.S. La Procura Federale ha considerato che dall’attività di indagine non sono emersi elementi a carico della Società di appartenenza del MONTEFERRI, né dei due tesserati che hanno beneficiato della condotta irregolare tenuta da quest’ultimo. Ha ritenuto, pertanto, di deferire a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. MONTEFERRI MARCO, tesserato nella decorsa stagione sportiva con la Società BORGO MASSIMINA, per avere falsificato e contraffatto le dichiarazioni liberatorie che hanno permesso il tesseramento dei calciatori LUTUMBA e SPADUZZI per la Società BORGO MASSIMINA dal mese di gennaio 2012 in poi, integrando in tal modo la violazione dell’art. 1 commi 1 e 5 del C.G.S., e la Società A.S.D. BORGO MASSIMINA (oggi A.S.D. NUOVA AURELIANA) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., per la condotta scorretta posta in essere dal tesserato MONTEFERRI MARCO. Alla riunione indetta da questa Commissione Disciplinare era presente il Rappresentante della Procura, Avv. LUCA SANZI. Per i deferiti è presente l’avv. MARCO SCOGNAMIGLIO. Preliminarmente l’Avv. SCOGNAMIGLIO chiede l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. La sanzione viene così determinata: sanzione base 8 mesi di inibizione a carico del Sig. MARCO MONTEFERRI ed € 500 di ammenda a carico della Società BORGO MASSIMINA, diminuita di un terzo ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. . Pertanto, la sanzione finale è così determinata: 5 mesi di inibizione a carico del Dirigente MARCO MONTEFERRI ed € 335 a carico della Società BORGO MASSIMINA. Questa Commissione in merito alle sanzioni proposte dalla Procura, ritiene che le stesse possano ritenersi congrue, rispetto ai fatti oggetto del deferimento. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in titolo e pertanto conferma le sanzioni così come determinate in applicazione dell’art. 23 del C.G.S.: sanzione base 8 mesi di inibizione a carico del Sig. MARCO MONTEFERRI ed € 335 di ammenda a carico della Società BORGO MASSIMINA, oggi NUOVA AURELIANA. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda la segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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