COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LARIANO R.D.P. NEMI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. 95 LND DEL 20-11- 2013 IN MERITO ALLA GARA CECCANO – LARIANO RDP NEMI DEL 27-10-2013 CAMPIONATE DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LARIANO R.D.P. NEMI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. 95 LND DEL 20-11- 2013 IN MERITO ALLA GARA CECCANO - LARIANO RDP NEMI DEL 27-10-2013 CAMPIONATE DI ECCELLENZA Con la decisione impugnata il competente Giudice Sportivo, a seguito di reclamo della società Ceccano, comminava la punizione della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 alla società Lariano RDP Nemi per aver utilizzato nella gara in questione il calciatore Atturo Matteo in corso di squalifica. Avverso la decisione reclama la società Lariano RDP Nemi contestando preliminarmente l’avvenuto compimento della formalità dell’invio della copia del reclamo alla controparte da parte della società Ceccano e precisando di aver variato il proprio indirizzo per la ricezione della corrispondenza dandone tempestivo avviso al competente Comitato Regionale Lazio, nel merito poi contestava la posizione irregolare del proprio calciatore sostenendo che lo stesso aveva scontato le giornate di squalifica residue della precedente stagione nelle gare della categoria Juniores, a cui apparteneva quando aveva subito il provvedimento. Sentita, come da richiesta la reclamante, la stessa ribadiva in sede di audizione quanto già puntualmente dedotto nel reclamo. Il reclamo sulla eccezione preliminare di violazione delle norme formali da parte della società Ceccano è fondato. Infatti il reclamo avverso la posizione irregolare del calciatore risulta inviato all’indirizzo di Via dei Corsi 1 Nemi, c/o Giacinto Bertucci, e non già all’indirizzo variato dalla società prima della disputa della gara in Lariano Va Martiri della Libertà 27 presso il Bar Miramonti. Dall’interrogazione del sistema informatico risulta che l’indirizzo è stato variato sul sito ufficiale del Comitato Regionale Lazio il 25 ottobre 2013 alle ore 11,15 e quindi ha mal operato la società Ceccano il 30-10-2013 indirizzando la raccomandata alla società Lariano RDP Nemi ad un indirizzo non più valido. La violazione formale dell’invio della copia del reclamo alla controparte comporta il rigetto dello stesso e di conseguenza il ripristino del risultato acquisito sul campo. Vanno invece confermate le decisioni disciplinari assunte in quanto, per le stesse, non vi era la necessità dell’atto di impulso ritenuto illegittimo. Ciò non di meno va rilevato che la posizione del calciatore Atturo è irregolare nella gara in questione in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, non aveva scontato le gare di squalifica comminate nella precedente stagione, a mente dell’articolo 22 comma 6 del CGS, ed in tal senso va integralmente condivisa la motivazione del Giudice di prime cure. Consegue al rilievo sulla posizione irregolare del calciatore la remissione degli atti alla Procura Federale della FIGC affinchè proceda al deferimento del calciatore e della società Lariano RDP Nemi per la violazione rilevata. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo ripristinando il risultato acquisito sul campo CECCANO - LARIANO RDP NEMI 0 - 2 Trasmette gli atti alla Procura Federale della FIGC per la posizione irregolare del calciatore ATTURO Matteo (tesserato Lariano RDP Nemi), così come già anticipato sul C.U. n. 114 del 13.12.2013. La tassa reclamo va restituita.
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