COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LARIANO R.D.P. NEMI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. 95 LND DEL 20-11- 2013 IN MERITO ALLA GARA CECCANO – LARIANO RDP NEMI DEL 27-10-2013 CAMPIONATE DI ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LARIANO R.D.P. NEMI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE
SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. 95 LND DEL 20-11-
2013 IN MERITO ALLA GARA CECCANO - LARIANO RDP NEMI DEL 27-10-2013
CAMPIONATE DI ECCELLENZA
Con la decisione impugnata il competente Giudice Sportivo, a seguito di reclamo della società
Ceccano, comminava la punizione della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 alla società
Lariano RDP Nemi per aver utilizzato nella gara in questione il calciatore Atturo Matteo in corso di
squalifica. Avverso la decisione reclama la società Lariano RDP Nemi contestando
preliminarmente l’avvenuto compimento della formalità dell’invio della copia del reclamo alla
controparte da parte della società Ceccano e precisando di aver variato il proprio indirizzo per la
ricezione della corrispondenza dandone tempestivo avviso al competente Comitato Regionale
Lazio, nel merito poi contestava la posizione irregolare del proprio calciatore sostenendo che lo
stesso aveva scontato le giornate di squalifica residue della precedente stagione nelle gare della
categoria Juniores, a cui apparteneva quando aveva subito il provvedimento. Sentita, come da
richiesta la reclamante, la stessa ribadiva in sede di audizione quanto già puntualmente dedotto
nel reclamo. Il reclamo sulla eccezione preliminare di violazione delle norme formali da parte della
società Ceccano è fondato. Infatti il reclamo avverso la posizione irregolare del calciatore risulta
inviato all’indirizzo di Via dei Corsi 1 Nemi, c/o Giacinto Bertucci, e non già all’indirizzo variato dalla
società prima della disputa della gara in Lariano Va Martiri della Libertà 27 presso il Bar Miramonti.
Dall’interrogazione del sistema informatico risulta che l’indirizzo è stato variato sul sito ufficiale del
Comitato Regionale Lazio il 25 ottobre 2013 alle ore 11,15 e quindi ha mal operato la società
Ceccano il 30-10-2013 indirizzando la raccomandata alla società Lariano RDP Nemi ad un
indirizzo non più valido. La violazione formale dell’invio della copia del reclamo alla controparte
comporta il rigetto dello stesso e di conseguenza il ripristino del risultato acquisito sul campo.
Vanno invece confermate le decisioni disciplinari assunte in quanto, per le stesse, non vi era la
necessità dell’atto di impulso ritenuto illegittimo. Ciò non di meno va rilevato che la posizione del
calciatore Atturo è irregolare nella gara in questione in quanto, contrariamente a quanto affermato
dalla reclamante, non aveva scontato le gare di squalifica comminate nella precedente stagione, a
mente dell’articolo 22 comma 6 del CGS, ed in tal senso va integralmente condivisa la motivazione
del Giudice di prime cure. Consegue al rilievo sulla posizione irregolare del calciatore la remissione
degli atti alla Procura Federale della FIGC affinchè proceda al deferimento del calciatore e della
società Lariano RDP Nemi per la violazione rilevata.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo ripristinando il risultato acquisito sul campo
CECCANO - LARIANO RDP NEMI 0 - 2
Trasmette gli atti alla Procura Federale della FIGC per la posizione irregolare del calciatore
ATTURO Matteo (tesserato Lariano RDP Nemi), così come già anticipato sul C.U. n. 114 del
13.12.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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