COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PANTANO BORGHESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ALESSANDRO REA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 22C5 DEL 27.11.2013 (Gara: PANTANO BORGHESE – SAN GIUSTINO del 22.11.2013 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PANTANO BORGHESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ALESSANDRO REA ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 22C5
DEL 27.11.2013
(Gara: PANTANO BORGHESE – SAN GIUSTINO del 22.11.2013 – Campionato Calcio a 5
Serie D Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società PANTANO BORGHESE chiede una riduzione della
squalifica al proprio calciatore REA ALESSANDRO, asserendo che, dopo l’espulsione, lo stesso
non si sarebbe posizionato in tribuna, per cui le espressioni offensive a lui addebitate sarebbero
riferibili ad altra persona.
Letti gli atti ufficiali, dai quali si rileva che il REA, dopo essere stato espulso per ingiurie all’arbitro,
si recava in tribuna dove ripeteva frasi offensive al Direttore di gara;
ritenuto, tuttavia, che gli insulti all’arbitro sia sul terreno di gioco che dall’esterno, senza eccepirne
la gravità, possono essere sanzionati con minore severità , questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore REA ALESSANDRO a 4 gare, così
come anticipato sul C.U. n. 114 del 13.12.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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