COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DELLA SIG.RA CARAZZA PAOLA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ ASD ROMARIA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DELLA SIG.RA CARAZZA PAOLA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ ASD ROMARIA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. Il Presidente del C.R. Lazio, con nota del 27.6.2013 segnalava alla Procura Federale che il Sig. ROMAGNOLI MAURO, Dipendente L.N.D. in servizio presso la Delegazione Provinciale di Viterbo, con contratto a tempo indeterminato part-time, risulterebbe avere svolto nella stag. sport. 2012/2013, le funzioni di allenatore per la società di “puro settore Giovanile” A.S.D. ROMARIA di Capranica, senza avere chiesto il tesseramento al competente Settore Tecnico della F.I.G.C., unitamente al Sig. ROSOLINO PUCCICA, attualmente allenatore della Soc. FLAMINIA CIVITACASTELLANA, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti – Girone “E”. Nella stessa nota, veniva segnalata, altresì, la mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta ai fini dell’iscrizione della prima squadra partecipante al Torneo Esordienti, da parte della Società A.S.D. ROMARIA e l’apocrifia delle firme apposta sulle richieste di tesseramento di calciatori della categoria Pulcini che apparirebbero difformi da quella depositata dal Presidente della Società ROMARIA – Sig.ra Carrazza Paola. Dall’attività di indagine è emerso quanto segue: il Sig. MAURO ROMAGNOLI, Allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico con la qualifica “Allenatore di base – Uefa B” ha ammesso di aver svolto, nella stagione sportiva 2012/2013, attività di tecnico per la società ROMARIA, nello specifico nella categoria Pulcini, senza avere presentato regolare richiesta di tesseramento per la citata stagione, manifestando, in sede di audizione, la volontà di tesserarsi al più presto con la predetta Società; al Sig. ROSOLINO PUCCICA è stato contestato lo svolgimento di mansioni di allenatore per la società ROMARIA, pur essendo tesserato come tecnico nella stagione sportiva 2012/2013 per altra società, anche in occasione della partecipazione di una squadra della società ROMARIA ad un torneo tenutosi in Spagna. Interrogati diversi tesserati, hanno escluso la partecipazione in qualità di allenatore nella trasferta in Spagna, in cui era presente in tribuna in qualità di genitore, in quanto il figliuolo partecipava in detta manifestazione, nella categoria Esordienti. Durante la stagione sportiva non sempre era presente agli allenamenti e non interferiva mai con il tecnico della squadra del figliolo. In ordine alla mancata presentazione da parte della Società A.S.D. ROMARIA entro il 4.10.2012, della documentazione a corredo della domanda di iscrizione della sua prima squadra (cat. esordienti) nel rispettivo torneo, appare opportuno precisare che tale mancanza è stata sanata, solo in data 26.6.2013 in conseguenza del sollecito del C.R. Lazio del 21.6.2013,. In ordine alla segnalazione circa l’apocrifia delle firme disposte a nome del Presidente della Società ROMARIA – Sig.ra CARRAZZA PAOLA – sulle richieste di tesseramento dei calciatori categoria pulcini, che apparivano difformi da quella depositata dalla Sig.ra CARRAZZA PAOLA, le testimonianze rilasciate al Collaboratore della Procura da parte di due calciatori minorenni e lo stesso riconoscimento della CARRAZZA, hanno confermato che i moduli di tesseramento per la stag. sport. 2012/13, sono stati sottoscritti dagli atleti stessi alla presenza dei genitori e della Sig.ra CARRAZZA e pertanto non si evincono condotte di rilievo disciplinare né circostanze idonee e sufficienti a delineare una responsabilità per violazione delle norme federali in capo al soggetto coinvolto. Ritenuto dalla Procura Federale che i fatti sopra esposti, evidenziati dagli atti, integrano per il Sig. MAURO ROMAGNOLI la violazione degli artt. 35 e 38 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto attività di tecnico, per l’intera stagione sportiva 2012/2013, pur non essendo tesserato per la Società ROMARIA e che, conseguentemente, si ritiene deferire il Sig. ROMAGNOLI alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C., competente a decidere sulla questione. Ritiene anche che la Sig.ra CARRAZZA PAOLA, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. ROMARIA, ha violato l’art. 1 comma 1 del C.G.S., in quanto non provvedeva a regolarizzare la posizione di tesseramento del sopraccitato ROMAGNOLI, ed anzi si limitava ad attendere che fosse quest’ultimo ad adoperarsi per sanare il suo tesseramento. Premesso tutto ciò, la Procura Federale ha inteso deferire a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Sig.ra CARRAZZA PAOLA all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. ROMARIA e la Società A.S.D. ROMARIA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, con riferimento anche all’art. 38 comma 2 del Regolamento del Settore tecnico per l’operato del Sig. MAURO ROMAGNOLI. Alla riunione indetta da questa Commissione Disciplinare era presente il Rappresentante della Procura Federale, Avv. LUCA SANZI, mentre per i deferiti era presente l’attuale Presidente della Società ROMARIA, la Sig,ra LORELLA MARTIN, la quale chiede preliminarmente l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Il Rappresentante della Procura, prestato il consenso all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S., concorda la sanzione a carico della Società ROMARIA nell’ammenda di € 335, così determinata in quanto la sanzione iniziale prevista consisteva nell’ ammenda di € 500 a carico della Società deferita, diminuita di un terzo in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Conclude il Rappresentante della Procura richiedendo l’inibizione per mesi 3 a carico della Sig.ra CARRAZZA PAOLA. Questa Commissione in merito alla congruità della sanzione proposta dalla Procura, ritiene che la stessa possa essere presa in considerazione, tenuto conto che la vicenda oggetto del deferimento scaturisce essenzialmente dalla posizione del tecnico MAURO ROMAGNOLI che verrà valutato dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C. Tutti gli altri aspetti, censurabili certamente, si sono successivamente sanati su sollecito del C.R. Lazio, non inficiando così la partecipazione delle squadre giovanili ai rispettivi Campionati. La Procura mette altresì in evidenza che non si evincono condotte di rilievo disciplinare, in merito alle segnalazioni di firme apocrife apposte da alcun tesserato della categoria pulcini. Considerato che dei suesposti argomenti, responsabile è stato il Presidente della Società all’epoca dei fatti, Sig,ra CARRAZZA PAOLA, questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene che la richiesta di provvedimento proposta a suo carico sia congrua rispetto agli addebiti che Le vengono mossi. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in titolo e pertanto conferma l’ammenda di € 335 (così ridotta ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. con sanzione base di € 500) a carico della Società A.S.D. ROMARIA, e di inibizione per mesi 3 a carico della Sig.ra CARRAZZA PAOLA. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda la segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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