COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE BAIRAKDAR SAMER (TESS. A.S.D. OLD SCHOOL C5) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE A SUO CARICO , ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 30 L.N.D. DEL 19.12.2013 (Gara: REAL MATTEI – OLD SCHOOL del 17.12.2013 – CAMPIONATO DI CALCIO A5 SERIE D Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DEL CALCIATORE BAIRAKDAR SAMER (TESS. A.S.D. OLD SCHOOL C5)
AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE A SUO
CARICO , ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
ROMA CON C.U. N. 30 L.N.D. DEL 19.12.2013
(Gara: REAL MATTEI - OLD SCHOOL del 17.12.2013 - CAMPIONATO DI CALCIO A5 SERIE
D Roma)
La Commissione Disciplinare territoriale ,
visto il reclamo in epigrafe ,
esaminati gli atti ufficiali,
sentito come da sua richiesta il ricorrente,
osserva quanto segue:
Al 28’ del secondo tempo, il n.7 della Old School , Bairakard Samer , quale giocatore in panchina ,
veniva espulso per aver rivolto frasi minacciose all’indirizzo di un sostenitore della squadra
avversaria , Real Mattei.
Al termine della gara , lo stesso reiterava il suo comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro e
quindi veniva nuovamente a diverbio e a vie di fatto con il suddetto sostenitore.
In sede di audizione diretta, l’istante ribadiva le proprie ragioni espresse nel suo atto di ricorso , e
pur ammettendo di aver avuto un diverbio con un sostenitore della squadra avversaria, escludeva
di essere venuto a vie di fatto con il medesimo , tanto meno di aver successivamente rivolto, al
termine della competizione, insulti al direttore di gara.
Il ricorso può essere accolto
In particolare, risulta evidente dal referto di gara che gli spintoni , le minacce portate dal n. 7 della
Old School, ( pur essendo le stesse ampiamente censurabili, sotto il profilo della condotta messa
in essere dal giocatore), sono scaturite probabilmente dalla reazione eccessivamente emotiva alle
provocazioni del sostenitore della Soc. Real Mattei, che nelle circostanze di causa, aveva
pesantemente insultato , (come testualmente riportato dall’arbitro), il portiere della squadra del
ricorrente.
Tanto ritenuto, a giudizio di questo Organo , si può addivenire ad una limitata riduzione della
squalifica inflitta , onde renderla più equa rispetto alla reale portata dei fatti.
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del calciatore BAIRAKDAR SAMER a
3 gare effettive, come già anticipato sul C.U. n. 132 del 9.1.2014.
La tassa reclamo va restituita.
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