COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES POGGIO FIDONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 42 C5 DEL 4.12.2013 (Gara: NUMBER NINE FUTSAL – SPES POGGIO FIDONI del 9.11.2013 – Campionato C5 Serie C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES POGGIO FIDONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 42 C5 DEL 4.12.2013 (Gara: NUMBER NINE FUTSAL – SPES POGGIO FIDONI del 9.11.2013 – Campionato C5 Serie C2) La Società SPES POGGIO FIDONI, eccependo la decisione di prima istanza, chiede che venga inflitta alla Società avversaria (NUMBER NINE FUTSAL) la punizione sportiva della perdita della gara, a seguito dell’episodio in cui il proprio massaggiatore veniva colpito con un pugno da un sostenitore avversario e, successivamente, dello stato di intimidazione detetrminato da sostenitori e tesserati della Società NUMBER NINE. Per tali motivi, a detta della Società SPES POGGIO FIDONI, ad un certo punto dell’incontro, la stessa decideva di lasciare il terreno di gioco, ma su invito dell’arbitro recedeva da tale volontà ritenendo che l’incontro sarebbe proseguito pro-forma. Tali istanze sono state ribadite ed insistite in sede di audizione della ricorrente. Dalla lettura delgi atti ufficiali, non si rileva traccia di quanto asserito dalla reclamante, risultando così regolare lo svolgimento dell’incontro. E’ stato comunque sentito l’arbitro della gara , il quale, in sede di supplemento di referto, ha confermato che dopo l’episodio di cui è stato vittima il massaggiatore di cui sopra, lo stesso, dopo le cure del caso, ha ripreso normalmente il proprio posto in panchina e la gara è stata proseguita e si è conclusa regolarmente, senza ulteriori fatti di violenza e di intimidazione da parte di alcuni tesserati o sostenitori delle due società. Stante quanto sopra, questo Organo di Giustizia Sportiva, non può che ritenere infondate le lamentele della Società SPES POGGIO FIDONI. Tutto ciò premesso, DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata, così come anticipato sul C.U. n. 139 del 17.1.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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