COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES POGGIO FIDONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 42 C5 DEL 4.12.2013 (Gara: NUMBER NINE FUTSAL – SPES POGGIO FIDONI del 9.11.2013 – Campionato C5 Serie C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES POGGIO FIDONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL
RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO
REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 42 C5 DEL 4.12.2013
(Gara: NUMBER NINE FUTSAL – SPES POGGIO FIDONI del 9.11.2013 – Campionato C5
Serie C2)
La Società SPES POGGIO FIDONI, eccependo la decisione di prima istanza, chiede che venga
inflitta alla Società avversaria (NUMBER NINE FUTSAL) la punizione sportiva della perdita della
gara, a seguito dell’episodio in cui il proprio massaggiatore veniva colpito con un pugno da un
sostenitore avversario e, successivamente, dello stato di intimidazione detetrminato da sostenitori
e tesserati della Società NUMBER NINE.
Per tali motivi, a detta della Società SPES POGGIO FIDONI, ad un certo punto dell’incontro, la
stessa decideva di lasciare il terreno di gioco, ma su invito dell’arbitro recedeva da tale volontà
ritenendo che l’incontro sarebbe proseguito pro-forma.
Tali istanze sono state ribadite ed insistite in sede di audizione della ricorrente.
Dalla lettura delgi atti ufficiali, non si rileva traccia di quanto asserito dalla reclamante, risultando
così regolare lo svolgimento dell’incontro.
E’ stato comunque sentito l’arbitro della gara , il quale, in sede di supplemento di referto, ha
confermato che dopo l’episodio di cui è stato vittima il massaggiatore di cui sopra, lo stesso, dopo
le cure del caso, ha ripreso normalmente il proprio posto in panchina e la gara è stata proseguita e
si è conclusa regolarmente, senza ulteriori fatti di violenza e di intimidazione da parte di alcuni
tesserati o sostenitori delle due società.
Stante quanto sopra, questo Organo di Giustizia Sportiva, non può che ritenere infondate le
lamentele della Società SPES POGGIO FIDONI.
Tutto ciò premesso,
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata, così come anticipato sul C.U. n. 139
del 17.1.2014.
La tassa reclamo va incamerata.
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