F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 27 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL SIG. BISOLI PIER PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA CESENA/MODENA DEL 29.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 50 del 30.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 27 Gennaio 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL SIG. BISOLI PIER PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA CESENA/MODENA DEL 29.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 50 del 30.12.2013)
Il signor Bisoli Pier Paolo, allenatore nella corrente stagione per l'A.C. Cesena S.p.A., ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 50 del 30 dicembre 2013, con il quale, a seguito della gara A.C. Cesena S.p.A./Modena F.C. S.p.A. del 29 dicembre 2013, è stata inflitta la seguente sanzione: - squalifica per 1 giornata effettiva di gara "per avere, al 40° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale rivolgendo un ironico applauso del Direttore di Gara". Il reclamante, nel ricorso presentato ha chiesto l'annullamento della sanzione applicata, ovvero in subordine, l'ammonizione con diffida, sostenendo l'eccessività della stessa in quanto il signor Bisoli Pier Paolo non ha proferito espressioni ingiuriose o irriguardose nei confronti del direttore di gara, né è entrato sul terreno di gioco, o si è rivolto in maniera minacciosa o aggressiva all'altrui cospetto. Difatti, si sostiene che il signor Bisoli ha protestato semplicemente per un fallo a proprio favore e conseguentemente è stato allontanato dal terreno di gioco. A sostegno di quanto esposto nel reclamo è stata esaminata la giurisprudenza di settore ormai consolidata che, a parere del reclamante, porta a ritenere che la squalifica per una giornata effettiva di gara venga irrogata soltanto nel caso di espressioni ingiuriose o irriguardose reiterate e che, nel caso di comportamenti di contestazione dell'arbitro plateali come quelle del Bisoli, venga solo irrogata l'ammonizione talvolta congiuntamente alla lettera di diffida. Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, letto il rapporto del Direttore di Gara dove è stato esattamente riportato il comportamento dell'allenatore Bisoli, ritenuto che la condotta irriguardosa tenuta sia stata duplice in quanto, dopo essere stato allontanato per proteste plateali lo stesso abbia successivamente rivolto all'arbitro ripetuti applausi e parole di scherno, ritiene pertanto congrua la sanzione come già inflitta, respinge il ricorso. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Bisoli Pier Paolo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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