F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 23 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 189/CGF del 27 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE AL SIG. IANNASCOLI DANILO FINO AL 19.3.2014; – INIBIZIONE AL SIG. IANNASCOLI FABRIZIO FINO AL 19.3.2014, INFLITTE SEGUITO GARA KAOS BOLOGNA/PESCARA DELL’11.1.2014 (Delibera Del Giudice Sportivo presso La Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 390 Del 13.1.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 23 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 189/CGF del 27 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE AL SIG. IANNASCOLI DANILO FINO AL 19.3.2014; - INIBIZIONE AL SIG. IANNASCOLI FABRIZIO FINO AL 19.3.2014, INFLITTE SEGUITO GARA KAOS BOLOGNA/PESCARA DELL’11.1.2014 (Delibera Del Giudice Sportivo presso La Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 390 Del 13.1.2014) L'arbitro della gara del Campionato di Serie A del Calcio a 5, Kaos Bologna/Pescara disputata l'11.1.2014, riferiva nel suo rapporto che, al termine dell'incontro, due sostenitori del sodalizio abruzzese in combutta e con l'apporto di due tesserati, tali Iannascoli Fabrizio ed Iannascoli Matteo, di detta società, avevano cercato di impedire alla terna, anche con minacce, di raggiungere lo spogliatoio; l'episodio veniva riportato anche nella relazione del Commissario di Campo ove si specificava che i summentovati ricoprivano, rispettivamente, gli incarichi dirigenziali di presidente e di direttore sportivo dell'A.S.D. Pescara. Per sanzionare l'accaduto il Giudice Sportivo, con delibera resa nota sul Com. Uff. n.390 del 13.1.2014, infliggeva ad Iannascoli Fabrizio e ad Iannascoli Danilo l'inibizione fino al 19.3.2014, ma, resosi subito conto dell'errore di persona, con altro provvedimento pubblicato lo stesso giorno sul Com. Uff. n.393, annullava l'inibizione comminata allo Iannascoli Danilo e perseguiva con identica sanzione lo Iannascoli Matteo. La prima delle due decisioni viene contestata dall'A.S.D. Pescara che, oltre a sostenere la totale estraneità dello Iannascoli Danilo all'occorso, chiedendo l'annullamento della sanzione a lui irrogata, esclude ogni coinvolgimento del proprio presidente il quale, a suo dire, avrebbe solo avuto un semplice battibecco col Commissario di Campo. Il reclamo è in parte irricevibile ed in parte privo di fondamento. Per quanto attiene infatti alla posizione processuale dello Iannascoli Danilo è sufficiente evidenziare come sia venuto a mancare ogni concreto interesse al ricorso essendo stata, come già detto, per autonoma iniziativa del Giudice Sportivo, l'inibizione precedentemente inflitta al predetto, mentre l'assunto difensivo proposto dallo Iannascoli Fabrizio è svuotato di attendibilità dalle univoche e concordanti ricostruzioni della vicenda ricavabili dai documenti ufficiali in atti, documenti che, aventi preminente e privilegiata rilevanza probatoria, non possono essere confutati da mere affermazioni di parte ovviamente interessate e finalizzate ad escludere responsabilità per l'incolpato. Per questi motivi la C.G.F. dichiara improcedibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Pescara di Pescara per carenza sopravvenuta di interesse per la sanzione inflitta al Sig. Iannascoli Danilo. Respinge nel resto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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