F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sui Comunicati ufficiali n. 124 -140/CGF del 28 Novembre e decisa in data 11 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 27 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S.D. PUTEOLANA1902 INTERNAPOLI AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014; – AMMENDA DI € 2.000.00, INFLITTE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO CALCIATORE VITALE DI DOMENICO IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sui Comunicati ufficiali n. 124 -140/CGF del 28 Novembre e decisa in data 11 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 27 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S.D. PUTEOLANA1902 INTERNAPOLI AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014; - AMMENDA DI € 2.000.00, INFLITTE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO CALCIATORE VITALE DI DOMENICO IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013) Con atto, pervenuto in data 24.07.2013, la Società SSD Puteolana 1902 Internapoli ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 8/CDN del 22.07.13) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico della reclamante, la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica e dell’ammenda di € 2.000,00. La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità oggettiva della Società ricorrente ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine alla violazione, da parte del sig. Di Domenico Vitale (all’epoca dei fatti, tesserato della Società SSD Puteolana 1902 Internapoli), dell’artt. 7, comma 1, C.G.S., per avere posto in essere un illecito sportivo in relazione all’incontro di calcio Matera/CTL Campania del 22.12.2012. Il ricorso in epigrafe si appalesa parzialmente fondato, nei limiti che seguono. Con il primo motivo di ricorso, la Società SSD Puteolana 1902 Internapoli si duole del fatto che la Commissione Disciplinare abbia inflitto alla stessa una sanzione particolarmente afflittiva (1 punto di penalizzazione in classifica e l’ammenda di € 2.000,00) in relazione ad un comportamento, posto in essere dal proprio tesserato, sig. Di Domenico Vitale, rispetto al quale la Società ricorrente risulta del tutto estranea. La predetta censura coglie solo in parte nel segno, per le ragioni che seguono. Preliminarmente, questa Corte non può esimersi dal ribadire, ancora una volta, la rilevanza, non solo dogmatica, per l’ordinamento federale della categoria della responsabilità oggettiva delle Società, così come ricavabile, in termini generali, dall'art. 4, comma 2, C.G.S. e, con precipuo riguardo alla fattispecie dell'illecito sportivo, dall'art. 7, comma 4, C.G.S.. Al proposito, occorre ricordare che i rapporti tra ordinamento sportivo nazionale ed ordinamento statale sono improntati ai principi di specialità ed autonomia del primo, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I principi di specialità ed autonomia trovano esplicita conferma nel C.G.S. L’articolo 1 del predetto Codice dispone, infatti, che tutti i soggetti svolgenti attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o, comunque, rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali, nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Il principio di autonomia conferisce rilievo, a fini repressivi e sanzionatori, a fatti e comportamenti che, considerati nell’ambito dell’ordinamento generale, non solo possono non suscitare allarme sociale, ma addirittura, a volte, sono espressamente consentiti e regolamentati. È questo il caso, ad esempio, delle scommesse, che l’articolo 6 C.G.S. vieta tassativamente a tutti gli appartenenti all’ordinamento sportivo in ogni possibile forma: diretta, indiretta, singola, associata, attiva, passiva. Ciò, al fine di garantire la bontà, genuinità e veridicità dei risultati agonistici e, in definitiva, quei valori, tipici dell’ordinamento sportivo, quali la lealtà e la correttezza, ovvero ad esso addirittura esclusivamente peculiari, quale la probità. Si tratta di valori espressione di un’idea fondante dell’ordinamento sportivo, temporalmente e geograficamente universale, che è quella dell’onore. In questo quadro di assoluta peculiarità, debbono leggersi le norme del Codice di Giustizia Sportiva sulla responsabilità oggettiva, con precipuo riguardo per l’art. 4, comma 2 (in termini generali) e per l’art. 7, comma 4 (in materia di illecito sportivo). Vale la pena qui riportare il contenuto, essenziale ma inequivocabile, delle citate disposizioni: «Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5 [i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale, ndr]» (art. 4, comma 2 C.G.S.); «Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell’art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g) penalizzazione di uno o più punti in classifica, ndr], h) [retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, ndr], i) [esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore, ndr], l) [non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale, ndr], m) [non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni, ndr] dell’art. 18, comma 1” (art. 7, comma 4 C.G.S.). Si tratta di un sistema normativo consolidato che, ad eccezione di marginali e sporadici aggiustamenti (vedasi, ad esempio, l’introduzione di alcune specifiche circostanze esimenti ed attenuanti per comportamenti e/o per fatti violenti dei propri sostenitori ex artt. 13 e 14 C.G.S.), ha subìto ben poche varianti rispetto al profilo, fermo e rigoroso, che lo ha da sempre contraddistinto. Ciò è ancor più evidente ed inconfutabile in materia di illecito sportivo, in cui spicca la tassativa e perentoria distinzione della responsabilità delle Società in tre tipologie: la diretta, quando la condotta vietata sia commessa da persona che abbia la legale rappresentanza del club coinvolto; l'oggettiva, quando il comportamento sia ascrivibile ad un dirigente privo di legale rappresentanza, ad un tesserato ovvero ad uno dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5 C.G.S. (vedi supra); la presunta, quando l'illecito sia posto in essere, a vantaggio della Società, da un estraneo alla stessa. Ciò premesso e ribadito in via generale, questa Corte ritiene che, nel caso di cui è giudizio, sussistano, tuttavia, motivi, per calibrare adeguatamente l’applicazione, pur necessitata, dell’istituto della responsabilità oggettiva nei confronti della Società ricorrente, in effetti completamente estranea all’accaduto e presumibilmente non in grado di incidere direttamente ed indirettamente sul comportamento del tesserato, operando così, in virtù dei generali poteri stabiliti dall’art. 16 C.G.S., una sostanziosa riduzione della sanzione da irrogarsi in termini di congruità. Ed invero, è pacifico che la condotta illecita, posta in essere dal calciatore Di Domenico, abbia riguardato un incontro di calcio rispetto al quale la Società ricorrente era del tutto estranea; è, altrettanto, pacifico che il movente dal quale era mosso il predetto tesserato aveva natura assolutamente personale atteso che l’illecito sportivo in argomento doveva consistere nella commissione di un fallo da rigore, a favore della squadra del Matera, nella fase iniziale dell’incontro di calcio Matera/CTL Campania del 22.12.2012; fatto illecito che era, a sua volta, oggetto di una scommessa clandestina. Orbene, non vi è chi non veda come il predetto illecito sportivo, alla cui commissione ha contribuito causalmente con la propria condotta il Di Domenico (essendo stato, quest’ultimo, latore della proposta corruttiva nei confronti del calciatore della CTL Campania, sig. Russo Vincenzo, che ha commesso il fallo da rigore), trovi il proprio elemento di connessione con la società reclamante nel solo vincolo di occasionalità necessaria relativo al rapporto di tesseramento intercorrente tra il predetto calciatore e la Società SSD Puteolana 1902 Internapoli. L’eccezionalità del caso merita dunque adeguata e congrua valutazione nell’applicazione delle sanzioni comminate dal Codice di Giustizia. E pur dovendosi dare conto del dibattito in corso sul tema della responsabilità oggettiva, con riguardo soprattutto al processo di graduale sganciamento della valutazione della condotta del tesserato rispetto all’attività della società, non possono essere pretermessi i principi cardine del sistema della giustizia sportiva.Più volte gli Organi di giustizia endofederale (v. tra le altre calcio scommesse Modena F.C.– 7 settembre 2004; Fortunato Pescara CGF 7 aprile 2009, Com. Uff. n. 163/CGF) hanno avuto modo di osservare che “se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento comune. Al contrario, si è osservato dalla parte dei più, come del resto già accennato, che la responsabilità oggettiva, che riguarda le società e non anche i singoli atleti, trova, nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva. Ma ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato (viene richiamata la decisione sul caso del calciatore Luciano, Com. Uff. n. 12/C del 4 novembre2002)”. Sulla scorta di detto calzante precedente, non potendosi mettere in discussione la piena vigenza, nel sistema attuale dell’ordinamento sportivo, della responsabilità oggettiva, ma dovendosi dare rilievo, in ogni caso, alla totale estraneità della società ai fatti contestati, ritiene, pertanto, la Corte, in parziale accoglimento del reclamo, di dover ridurre la sanzione inflitta a carico della società ricorrente, rideterminandola nella sola ammenda di € 1.000,00. Per questi motivi la C.G.F. Sezioni Unite, accoglie in parte il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Puteolana 1902 Internapoli di Napoli e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta ai sensi dell’art. 4, comma 2 C.G.S., all’ammenda di € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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