COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD FATIMA Camp. 3° Categoria Gir. C Gara del 22.12.2013 tra ASD Fatima / Macallesi 1927 C.U. n. 23 della delegazione di Milano datato 09.01.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD FATIMA Camp. 3° Categoria Gir. C Gara del 22.12.2013 tra ASD Fatima / Macallesi 1927 C.U. n. 23 della delegazione di Milano datato 09.01.2014 La società ASD FATIMA ha proposto reclamo avverso la decisione comminata dal GS che ha squalificato il calciatore TORRIANI Alessandro Federico fino al 23.04.2014 e ha comminato l’ammenda di euro 150,00 alla società reclamante, lamentando che i comportamenti tenuti dal giocatore sarebbero stati differenti da quanto indicato nel referto arbitrale e che entrambe le sanzioni sarebbero eccessive rispetto ai fatti così come accaduti.La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che l’arbitro è stato schizzato dall’acqua di una pozzanghera in seguito al volontario comportamento del giocatore, il quale ha successivamente offeso ripetutamente il direttore di gara.Siffatto comportamento seppur grave giustifica una mitigazione della squalifica comminata, in applicazione degli abituali criteri di giudizio adottati da questa Commissione. Quanto all’ammenda comminata per il comportamento gravemente minaccioso ed offensivo dei sostenitori della società reclamante, si rileva come la stessa debba essere ritenuta congrua e quindi confermata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo presentato RIDUCE La squalifica comminata a carico di TORRIANI Alessandro Federico a cinque gare, conferma il resto e dispone l’accredito della relativa tassa.
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