COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CRESPI MORBIO Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 15.12.2013 tra Crespi Morbio / Città di Sesto C.U. n. 23 della delegazione di Milano datato 09.01.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CRESPI MORBIO Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 15.12.2013 tra Crespi Morbio / Città di Sesto C.U. n. 23 della delegazione di Milano datato 09.01.2014 La società CRESPI MORBIO ha proposto reclamo avverso la decisione comminata dal GS consistente nella squalifica al calciatore TUZZI Luca per 4 gare sostenendo che non si sarebbe verificato alcun fatto violento, bensì un semplice diverbio tra giocatori dovuto ad una scorretta interpretazione di quanto riferito dal dirigente accompagnatore della società reclamante al giocatore squalificato.La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che il calciatore TUZZI Luca reagiva con in modo aggressivo e offensivo all’atteggiamento violento di un calciatore avversario. La gravità del suddetto comportamento – tenendo in considerazione che è stato provocato dal calciatore avversario - giustifica la sanzione comminata dal GS alla luce degli abituali criteri di giudizio adottati da questa Commissione. Pertanto, la predetta sanzione merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto, conferma la squalifica al calciatore TUZZI Luca e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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