COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 Del 23.01.2014 5.2.1. A.S.D. FRENTANIA – RISARCIMENTO DANNI (GARA FRENTANIA – ENDAS CALCIO CB DEL 29.12.2013 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 9^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 66
Del 23.01.2014
5.2.1. A.S.D. FRENTANIA – RISARCIMENTO DANNI
(GARA FRENTANIA – ENDAS CALCIO CB DEL 29.12.2013 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 9^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
richiamato il precedente provvedimento emesso sul ricorso presentato dalla A.S.D. Frentania,
procede in merito alla richiesta di annullamento della decisione del G.S. che ha disposto l'obbligo di risarcire i danni subiti dall'auto del direttore di gara, pubblicata sul C.U. n. 59 del 2 gennaio 2014. Premesso che la materia è regolamentata dalla circolare n. 12 del 12 novembre 2004 della Lega Nazionale Dilettanti, osserva quanto segue. La società ricorrente fonda il ricorso sul punto in questione sostenendo che l'auto del direttore di gara è stata presa in consegna al momento del suo arrivo e riconsegnata allo stesso al termine della gara nelle medesime condizioni in cui si trovava al suo arrivo, rispettando la procedura prevista per la custodia. Viene, però, ammesso che successivamente i tifosi locali hanno incrociato l'auto con il direttore di gara in un viale cittadino. Le considerazioni riportate a tale proposito, sia in merito alla presunta provocazione posta in essere dall'arbitro che alla scelta della Stazione dei Carabinieri dove è stata fatto l'esposto-querela, non possono essere prese in considerazione da questa Commissione, che è chiamata solo a valutare se ricorrono le condizioni per confermare o meno la decisione del G.S. Dalle risultanze del supplemento di rapporto si rilevano due episodi di violenza sull'auto del direttore di gara posti in essere prima da due soggetti e successivamente da uno di questi. Tale circostanza viene di fatto ammessa dalla stessa società ricorrente quando riferisce che propri tifosi hanno incrociato l'auto dell'arbitro. Ciò porta a riconoscere la responsabilità della società in merito ai danni subiti dall'auto e quindi il diritto del direttore di gara al risarcimento dei danni. P.Q.M.
delibera di rigettare la richiesta di annullamento dell'obbligo di risarcimento dei danni, confermando
sul punto la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 59 del 2 gennaio 2014. Nulla per la tassa reclamo non versata, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso sugli altri punti.
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