• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 23.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 15/11/2013 (prot.n.2377/120 pf
14/MS/vdb) nei confronti di:
– 1) Bagno Antonio, all’epoca dei fatti, Presidente dell’ASD Real Racale per rispondere:
della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8 comma 15 CGS, in relazione all’art.94 ter
comma 13 NOIF per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale/LND del 16/2/2013
di cui al C.U. n.3 del 16/2/2013 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore sig. Salvatore
Luigi Bruno.
– 2) ASD REAL RACALE Calcio
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 23.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 15/11/2013 (prot.n.2377/120 pf
14/MS/vdb) nei confronti di:
- 1) Bagno Antonio, all’epoca dei fatti, Presidente dell’ASD Real Racale per rispondere:
della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8 comma 15 CGS, in relazione all’art.94 ter
comma 13 NOIF per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale/LND del 16/2/2013
di cui al C.U. n.3 del 16/2/2013 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore sig. Salvatore
Luigi Bruno.
- 2) ASD REAL RACALE Calcio
per rispondere:
a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio
Presidente, come meglio innanzi specificato.
FATTO
Con decisione pubblicata sul C.U. n.3 del 16/2/2013, il collegio Arbitrale della FIGC presso la LND
condannava la ASD Real Racale, al pagamento della somma di € 9.227,80 in favore dell’allenatore
sig. Salvatore Luigi Bruno.
A seguito della nota del 9/7/2013 (prot. n.758) la Procura Federale rilevava che dopo il deposito e
la comunicazione della suddetta decisione, l’ASD Real Racale non aveva pagato –nei termini
stabiliti (dalla normativa, quanto indicato nel dispositivo del lodo arbitrale LND su menzionato, per
cui la Procura Federale FIGC con la nota innanzi citata del 15/11/2013 deferiva a questa
Commissione Disciplinare Territoriale Puglia gli incolpati su menzionati affinchè rispondessero
delle violazioni loro contestate.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
disponeva - con racc.a.r. del 12/12/2013- la convocazione dei suddetti incolpati per l’udienza del
13/1/2014 alla quale compariva solo:
- l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale;
Nella non comparsa dei deferiti e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, dopo ampia
discussione, il Procuratore Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggere
agli stessi le seguenti sanzioni:
- per la soc. ASD Real Racale la penalizzazione di n.2 punti in classifica;
- per il sig. Bagno Antonio la inibizione per mesi sei.
Comunicato Ufficiale n. 51 – pag. 60 di 64
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta pacificamente provato che l’ASD
Real Racale, non ha eseguito il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la
LND; nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, così come previsto dal combinato
disposto di cui all’ art.94/ ter comma 13 delle NOIF ed all’art.8 commi 9 e 15 del CGS.
Va quindi affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e vanno
comminate le sanzioni come da dispositivo:
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara:
-affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi:
-al sig.Bagno Antonio all’epoca dei fatti Presidente dell’ASd Real Racale la inibizione per la
durata di mesi 6;
- alla soc. ASD Real Racale la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel
campionato di competenza, secondo i principi di afflittività delle sanzioni di cui all’art.22 n.6 CGS.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
del 13/1/2014.
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Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 15/11/2013 (prot.n.2377/120 pf
14/MS/vdb) nei confronti di:
– 1) Bagno Antonio, all’epoca dei fatti, Presidente dell’ASD Real Racale per rispondere:
della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8 comma 15 CGS, in relazione all’art.94 ter
comma 13 NOIF per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale/LND del 16/2/2013
di cui al C.U. n.3 del 16/2/2013 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore sig. Salvatore
Luigi Bruno.
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