COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 23.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 15/11/2013 (prot.n.2374/108 pf 14/MS/vdb) nei confronti di: – 1) Lillo Renato, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD A. Toma Maglie per rispondere: della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale c/o la LND del 4/5/2013 pubblicata sul C.U. n.5 del 4/5/2013 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore sig. Sergio Volturo. – 2) ASD A. TOMA MAGLIE

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 23.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 15/11/2013 (prot.n.2374/108 pf 14/MS/vdb) nei confronti di: - 1) Lillo Renato, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD A. Toma Maglie per rispondere: della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale c/o la LND del 4/5/2013 pubblicata sul C.U. n.5 del 4/5/2013 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore sig. Sergio Volturo. - 2) ASD A. TOMA MAGLIE per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, come meglio innanzi specificato. FATTO Con decisione del 4/5/2013 pubblicata sul C.U. n.5 del 4/5/2013, il collegio Arbitrale della LND FIGC condannava la ASD A.Toma Maglie, al pagamento della somma di € 14.172,80 in favore dell’allenatore sig. Sergio Volturo. A seguito della nota della LND (prot. n.757) del 15/7/2013 la Procura Federale rilevava che, dopo il deposito e la comunicazione della suddetta decisione, l’ASD A.Toma Maglie non aveva pagato - nei termini stabiliti dalla normativa vigente, quanto indicato nel dispositivo del lodo arbitrale LND su menzionato; per cui con la nota innanzi indicata del 15/11/2013 la Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale Puglia gli incolpati su menzionati affinchè rispondessero delle violazioni loro contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva - con racc.a.r. del 12/12/2013- la convocazione dei suddetti incolpati per l’udienza del 13/1/2014 alla quale compariva solo: - l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale; Nella non comparsa dei deferiti e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, dopo ampia discussione, il Procuratore Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggere agli stessi le seguenti sanzioni: - per la soc. ASD A. Toma la penalizzazione di n.2 punti in classifica; - per il sig. Lillo Renato la inibizione per mesi sei. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta pacificamente provato che l’ASD A. Toma Maglie, non ha eseguito il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND; nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, così come previsto dal combinato disposto di cui all’ art.94/ ter comma 13 delle NOIF ed all’art.8 commi 9 e 15 del CGS. Va quindi affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e vanno comminate le sanzioni come da dispositivo: P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara: -affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi: -al sig.lillo Renato all’epoca dei fatti Presidente dell’A. Toma, la inibizione per la durata di mesi 6; - alla soc. ASD A. Toma, la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza, secondo i principi di afflittività delle sanzioni di cui all’art.22 n.6 CGS. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia del 13/1/2014.
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