COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 23.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA: A.S.D. ATLETICO PEZZE 2011 – A.S.D. VIRTUS MONTALBANO del 1/12/2013 (Reclamo della società A.S.D. VIRTUS MONTALBANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 5/12/2013 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 23.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA: A.S.D. ATLETICO PEZZE 2011 – A.S.D. VIRTUS MONTALBANO del 1/12/2013 (Reclamo della società A.S.D. VIRTUS MONTALBANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 5/12/2013 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante in ordine alla presunta proditorietà dell’interruzione dell’impianto di illuminazione non solo non ha trovato riscontro probatorio negli atti processuali ma è stata anche parzialmente smentita dall’arbitro il quale ha riferito che l’improvvisa interruzione dell’apparato di illuminazione ha interessato dapprima il campo di gioco e gli spogliatoi, per poi essere stato ripristinato dopo circa 5 minuti, solo quello relativo agli spogliatoi per cui non è stato possibile accertare quale sia stata la causa del mancato ripristino dell’impianto di illuminazione relativo al campo di gioco; - ritenuto pertanto che va condiviso e confermato il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di ripetizione della gara, che in ogni caso risponde a criteri di indiscussa sportività; P.Q.M. D E L I B E R A - respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. VIRTUS MONTALBANO e per l’effetto incamerarsi la tassa reclamo trasmessa con bonifico di € 130.
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