COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 23.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO TERZA CATEGORIA GARA: A.S.D. ATLETICO ACQUAVIVA – C.S.D. ALTAMURA del 1/12/2013 (Reclamo della società C.S.D. ALTAMURA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 5/12/2013 della Delegazione Provinciale di Bari).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 23.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO TERZA CATEGORIA GARA: A.S.D. ATLETICO ACQUAVIVA – C.S.D. ALTAMURA del 1/12/2013 (Reclamo della società C.S.D. ALTAMURA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 5/12/2013 della Delegazione Provinciale di Bari). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma alcuna negli atti ufficiali, attesa la genericità del reclamo con cui si enuncia solo vagamente ad un presunto incidente stradale, così come riferito dalla reclamante senza alcun supporto probatorio; - ritenuto pertanto che va condivisa e confermata la decisione del Giudice Sportivo di perdita della gara con il risultato di 3 – 0 a favore della società A.S.D. ATLETICO ACQUAVIVA per l’impossibilità che la gara potesse avere inizio con solo n. 6 calciatori della società C.S.D. ALTAMURA e quindi in numero inferiore previsto dalle norme vigenti P.Q.M. D E L I B E R A - respingersi il reclamo proposto dalla società C.S.D. ALTAMURA e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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