COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 23.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.D. Teulada (Campionato di Seconda Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°30 del 03.01.2014. Gara Teulada / Europa 2008 Domusnovas del 29.12.2013.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 23.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
S.S.D. Teulada (Campionato di Seconda Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°30 del 03.01.2014.
Gara Teulada / Europa 2008 Domusnovas del 29.12.2013.
La Società S.S.D. Teulada ha proposto tempestivo reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo:
squalifica sino al 3 giugno 2016 inflitta al giocatore Vargiu Francesco perché ritenuto responsabile di avere colpito il direttore di gara con due pugni che lo raggiungevano alla spalla e alla nuca provocandogli fortissimo mal di testa e nausea in modo tale da non consentirgli di proseguire nella conduzione della gara che veniva pertanto sospesa al 41° del secondo tempo;
squalifica per quattro giornate inflitta al giocatore Toro Pietro perché ritenuto responsabile di avere spintonato il direttore di gara ponendogli la mano sul petto facendolo indietreggiare e, nel contempo, di avergli rivolto frasi ingiuriose;squalifica per due giornate inflitta al giocatore Lai Cristiano perché ritenuto responsabile di avere rivolto al direttore di gara frasi ingiuriose.La Commissione rileva innanzitutto che il reclamo è inammissibile, a norma dell’articolo 33 comma 6 C.G.S., in relazione alle squalifiche del Toro e del Lai in quanto privo di alcuna motivazione su tali punti. Il reclamo avverso la squalifica del Lai è inammissibile anche ai sensi dell’articolo 45 comma 3 lett. a) C.G.S. perché non superiore a due giornate di gara.Per quanto attiene alla squalifica del Vargiu, la Società reclamante, pur riconoscendo che il calciatore abbia spintonato con veemenza l’arbitro, chiede una riduzione della sanzione inflitta, affermando che non sia verosimile che il direttore di gara abbia sofferto, in conseguenza del colpo ricevuto, di disturbi tali da impedirgli di portare a termine la partita, perché, in tal caso, avrebbe chiesto l’intervento della guardia medica di Teulada e non sarebbe stato in grado di mettersi alla guida della sua automobile per fare rientro nella sua città di Iglesias e presentarsi al locale Pronto Soccorso. Nel reclamo si afferma altresì che il Vargiu avrebbe agito per reazione ad un colpo ricevuto involontariamente dallo stesso arbitro mentre questi estraeva un cartellino da mostrare ad altro giocatore e a seguito di un precedente battibecco intercorso tra i due per avere il direttore di gara apostrofato in modo volgare una signora seduta sugli spalti.L’arbitro, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha integralmente confermato quanto riportato nel referto, in particolare di avere ricevuto dal Vargiu due violenti pugni, una alla spalla sinistra e uno alla nuca, che gli cagionavano nausea, mal di testa e capogiri; ed ha aggiunto che quest’ultimo cercò di colpirlo con un terzo pugno, che egli fortunatamente riuscì a schivare. Il medesimo ha poi precisato di avere ritenuto opportuno farsi visitare ad Iglesias, per allontanarsi il più presto possibile dal campo di Teulada.Dal certificato medico in atti si rileva che all’arbitro è stata riscontrata una “cervicalgia post – traumatica da trauma diretto alla nuca” con “limitazione della rotazione del capo e contrattura della muscolatura paravertebrale” con prognosi di giorni quindici e prescrizione di collare ortopedico per giorni dieci.Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene che dal referto arbitrale, integralmente confermato dal direttore di gara nel corso della sua audizione, nonché dalla documentazione sanitaria in atti, risulta esattamente provato il grave episodio di violenza attribuito al Vargiu; tenuto conto delle modalità del fatto e della durata delle lesioni riportate dall’arbitro, la sanzione da infliggersi non può certamente essere inferiore a quella che è stata già irrogata dal Giudice Sportivo.
La Commissione, per questi motivi, DICHIARA inammissibile il reclamo in relazione alla squalifiche inflitte ai calciatori Toro Pietro e Lai Cristiano RIGETTA il reclamo relativo alla squalifica inflitta al giocatore Vargiu Francesco, confermandone la durata fino al 3 giugno 2016. DISPONE l’incamero della tassa.
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