COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 24.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. 4 CASTELLI VALNERINA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CICONIA – 4 CASTELLLI VALNERINA DISPUTATA A CICONIA IL 22.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.76 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 02.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE ASISANI DAVID PER SEI GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 89 del 24.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. 4 CASTELLI VALNERINA, IN RIFERIMENTO ALLA
GARA CICONIA – 4 CASTELLLI VALNERINA DISPUTATA A CICONIA IL 22.12.2013, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.76 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA, DATATA 02.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA
SQUALIFICA AL CALCIATORE ASISANI DAVID PER SEI GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.01.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società A.S. 4 Castelli Valnerina, chiedendo la riduzione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha confermato i fatti posti in essere dal calciatore Asisani David già descritti nel referto, peraltro sostanzialmente riconosciuti dalla stessa società reclamante.
Rileva peraltro la Commissione che nella fattispecie non è comunque configurabile la minaccia nei confronti del calciatore avversario, per cui deve conseguentemente essere ridotta a quattro giornate effettive di gara la squalifica inflitta al suddetto calciatore.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Asisani David a quattro
giornate effettive di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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