COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 24.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. OSPEDALICCHIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA OSPEDALICCHIO – PICCIONE DISPUTATA AD OSPEDALICCHIO IL 05.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 09.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE IANNONE MARCO PER CINQUE GARE; • L’INIBIZIONE DIRIGENTE SIG. MANCINI SILVANO FINO AL 07/05/2014; • LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE ROSIGNOLI MAURIZIO FINO AL 07/03/2014; • L’AMMENDA DI €. 500,00 ALLA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 24.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. OSPEDALICCHIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA OSPEDALICCHIO - PICCIONE DISPUTATA AD OSPEDALICCHIO IL 05.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 09.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE IANNONE MARCO PER CINQUE GARE; • L’INIBIZIONE DIRIGENTE SIG. MANCINI SILVANO FINO AL 07/05/2014; • LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE ROSIGNOLI MAURIZIO FINO AL 07/03/2014; • L’AMMENDA DI €. 500,00 ALLA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.01.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società A.S.D. Ospedalicchio, chiedendo in via principale l’annullamento ed in via subordinata la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali ed all’esito dell’audizione dell’arbitro e della società reclamante questa Commissione osserva quanto segue. Il direttore di gara ha confermato integralmente le condotte dei soggetti coinvolti descritte nel referto. Ciò posto, in ogni caso, le sanzioni inflitte dal G.S. alla società Ospedalicchio, al suo dirigente ed al suo allenatore appaiono, eccessive e non commisurate ai fatti. Questa Commissione ritiene pertanto equo ridurre l’ammenda inflitta alla società reclamante ad €. 300,00, l’inibizione al dirigente Mancini Silvano fino al 15/03/2014 e la squalifica all’allenatore Rosignoli Maurizio fino al 20/02/2014. Per contro la sanzione inflitta al calciatore Iannone è da ritenere congrua e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce: • l’ammenda inflitta alla società reclamante ad €. 300,00; • l’inibizione al dirigente Mancini Silvano fino al 15/03/2014; • la squalifica all’allenatore Rosignoli Maurizio fino al 20/02/2014. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.
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