COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 24.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. CASTELLO CALCIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELLO – OTRICOLI DISPUTATA A CASTEL DELL’AQUILA IL 02.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 04.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA DELIBERATA L’OMOLOGAZIONE DELLA GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 24.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. CASTELLO CALCIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELLO - OTRICOLI DISPUTATA A CASTEL DELL’AQUILA IL 02.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 04.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA DELIBERATA L’OMOLOGAZIONE DELLA GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.01.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società S.S.D. castello Calcio, chiedendo genericamente la ripetizione della partita. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Commissione rileva che il ricorso è assolutamente generico e privo di motivazione, il che ne preclude l’esame nel merito. Pertanto la Commissione, ai sensi dell’art.36 comma 6° C.G.S., dichiara l’inammissibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara l’inammissibilità del reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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