COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 24.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. ERACLIO – ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO DISPUTATA A S. ERACLIO IL 28.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.15 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ORVIETO, DATATA 09.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE PERZIANO EDOARDO PER QUATTRO GARE E L’AMMENDA DI €. 600,00 ALLA SOCIETA’.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 89 del 24.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. ERACLIO – ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO DISPUTATA A S. ERACLIO IL
28.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.15 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ORVIETO, DATATA 09.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE PERZIANO EDOARDO PER QUATTRO GARE E L’AMMENDA DI €. 600,00 ALLA SOCIETA’.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.01.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società A.P.D. Oratorio S. Giovanni Bosco, chiedendo la riduzione delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti ufficiali ed all’esito dell’audizione del direttore di gara è emerso che, dopo la sua sostituzione, il calciatore Perziano Edoardo si posizionava fuori dal recinto di gioco e, aggrappato alla rete, sputava ad un avversario attingendolo e lo insultava con frasi offensive; la sanzione irrogata dal G.S. merita quindi integrale conferma.
Quanto al comportamento del pubblico ospite l’arbitro ha confermato che quanto meno un
sostenitore dell’Oratorio S. Giovanni Bosco ha pronunciato frasi offensive nei suoi confronti ed insulti razzisti nei confronti di un calciatore del S. Eraclio; alla luce dei fatti, sicuramente
deprecabili, appare equo contenere la sanzione nel minimo edittale di cui all’art.11 comma 3 del CGS in €. 500,00 di ammenda.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda alla società Oratorio S. Giovanni Bosco ad €. 500,00. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S..
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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