F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1 RICORSO DELL’A.S.D. SAN FELICE GLADIATOR (GIÀ G.S.D. CAPRIATESE) AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014; – DELL’AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE SIG. MARIO CIPRIANI ED AL PROPRIO TESSERATO SIG. ANDREA GIANLUCA PIOVAN, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 N.O.I.F. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 8, COMMI 6 E 11 E 1, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 8042/227PF12-13/AM/MA DEL 6.6.2013(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 19.7.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1 RICORSO DELL’A.S.D. SAN FELICE GLADIATOR (GIÀ G.S.D. CAPRIATESE) AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014; - DELL’AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE SIG. MARIO CIPRIANI ED AL PROPRIO TESSERATO SIG. ANDREA GIANLUCA PIOVAN, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 N.O.I.F. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 8, COMMI 6 E 11 E 1, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8042/227PF12-13/AM/MA DEL 6.6.2013(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 19.7.2013) Con atto del 6.6.2013, la Procura Federale ha deferito, tra gli altri, la ASD San Felice Gladiator (già GSD Capriatese) per rispondere della violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al proprio presidente, Sig. Mario Cipriani, ed al Sig. Andrea Gianluca Piovan, calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la predetta società, i quali pattuirono per le prestazioni di quest’ultimo calciatore da rendere nella Stagione Sportiva 2010/2011 la complessiva somma di € 15.000,00 da pagarsi, per € 7.500,00, in conformità dell’accordo economico regolarmente depositato, e per gli ulteriori € 7.500,00, in nero, e quindi in violazione dell’art. 94 N.O.I.F. in relazione all’art. 8, commi 6 e 11, C.G.S, e dell’art. 1, comma 1 C.G.S. per avere esposto una situazione non veridica alla Commissione Accordi Economici della F.I.G.C. Con decisione pubblicata su Com. Uff. n. 7/CDN del 19.7.2013, la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, ha irrogato, tra l’altro, alla società A.S.D. San Felice Gladiator la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi in classifica generale nella stagione 2013/2014 e dell’ammenda di € 5.000,00. A giudizio della C.D.N. “considerato che sui rapporti economici intercorsi tra il giocatore e la Società si è già pronunciata la Commissione Accordi Economici con decisione 19 settembre 2012 divenuta definitiva in quanto non impugnata da alcuna delle parti e che dunque non è più possibile discutere di detti rapporti; rilevato che dalla lettura di detta decisione emerge evidente che l’accordo economico regolarmente depositato ammonta a soli 7.500,00 euro, mentre pari importo era stato pattuito in nero tra le parti; valutato che la mancata impugnazione della decisione della Commissione Accordi Economici va considerata come implicito riconoscimento di responsabilità del calciatore e della Società che ne risponde in persona del Presidente (che ha patteggiato la propria sanzione) e per responsabilità oggettiva; considerata la particolarità della situazione, si ritengono eque la sanzione per il calciatore … e per la Società di 1 punto di penalizzazione da scontarsi in classifica generale nella stagione sportiva 2013/2014 e dell’ammenda di €. 5.000,00”. Avverso tale decisione ha proposto rituale ricorso ai sensi dell’art. 37 C.G.S. la società San Felice Gladiator per ottenere: a) l’annullamento della penalizzazione di un punto in classifica; b) la riduzione dell’ammenda. A sostegno del proprio ricorso, la società deduce la ritenuta eccessività della sanzione, con precipuo riferimento alla penalizzazione di un punto da scontare nella stagione 2013/2014., tenuto conto non solo delle esiguità degli importi in questione e della mancata erogazione in concreto dei medesimi dalla società al calciatore, ma anche del tenore della previsione dell’art. 8, comma 6, C.G.S. il quale prevederebbe la sanzione della penalizzazione come misura di carattere sussidiario ed eventuale la cui irrogazione da parte degli Organi di Giustizia sportiva, da aggiungersi alla sanzione edittale dell’ammenda, sarebbe giustificabile solo nei casi di particolare gravità. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Ai sensi dell’art. 94, comma 1, N.O.I.F. “Sono vietati: a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale; b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato”. Per la violazione di tali disposizioni le Società ed i loro legali rappresentanti sono passibili delle sanzioni stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva. L’art. 8, comma 6, C.G.S. Stabilisce che “La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica”. In sostanza la norma stabilisce per l’ipotesi in questione che gli Organi di giustizia sportiva irroghino una sanzione nella quale l’ammenda e l’eventuale penalizzazione di uno o più punti in classifica sono previste con riguardo ad un unico omogeneo contesto disciplinarmente rilevante; la sanzione infatti ben può esser unitariamente intesa nell’esercizio del potere discrezionale che compete all’Organo di giustizia sportiva nella sua determinazione, avuto riguardo alle circostanze soggettive ed oggettive che qualificarono la condotta disciplinarmente rilevante ed al rispetto del principio di proporzionalità e quindi di perequazione dell’afflittività del tipo di sanzione. Ebbene, la Corte ritiene che non vi sono valide ragioni che consentano di discostarsi dal giudizio espresso dalla C.D.N. e dalla conseguente determinazione in concreto della sanzione inflitta alla società ricorrente. Infatti, una diversa determinazione di minor rigore non si concilierebbe con il rilievo che deve essere attribuito alle circostanze che nella fattispecie sono risultate accertate, anche per il formarsi del giudicato sulla pronuncia della Commissione Accordi Economici del 19.9.2012, e cioè: che la società ha effettivamente corrisposto al calciatore somme di denaro ulteriori rispetto a quelle contemplate nel contratto ritualmente depositato, violazione questa di per sé particolarmente grave; che la misura di tali ulteriori somme è esattamente corrispondente a quella regolarmente corrisposta in virtù delle determinazioni contrattuali e, pertanto, è da ritenersi rilevante in proporzione all’importo esplicitamente e formalmente concordato. A ciò si aggiunga che la società ricorrente non ha svolto alcuna difesa nel giudizio dinanzi alla C.D.N. né ha impugnato la determinazione della Commissione Accordi Economici. Pertanto, valutata la natura e la gravità dei fatti commessi nonché ogni altra circostanza relativa alla presente questione, la Corte ritiene che la sanzione in concreto inflitta alla società reclamante sia corretta nella specie e nella misura. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. San Felice Gladiator di San Felice a Cancello (Caserta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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