F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it 10. RICORSO DEL F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO DA SCONTARE IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE ED AMMENDA € 2.500,00 SEGUITO GARA CIVITANOVESE/TERMOLI DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 30.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it 10. RICORSO DEL F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO DA SCONTARE IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE ED AMMENDA € 2.500,00 SEGUITO GARA CIVITANOVESE/TERMOLI DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 30.10.2013) La F.C. Civitanovese 1919 S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 30.10.2013 relativa alla partita F.C. Civitanovese 1919 S.r.l./Termoli Calcio 1920 del 27.10.2013 con la quale veniva comminata la squalifica del campo di giuoco da scontare in campo neutro a porte chiuse e la ammenda di € 2.500,00 “per avere propri sostenitori rivolto espressioni ed intonato cori dal contenuto gravemente offensivo ed intimidatorio all’indirizzo degli Ufficiali di gara” e per avere “fatto oggetto un A.A. del lancio di accendini e monete che lo colpivano in due occasioni e di una mazza da tamburo che non lo attingeva”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale l’annullamento delle sanzioni comminate e, in subordine, la riduzione delle stesse la ricorrente ha rilevato la iniquità della decisione. Da un lato sostenendo che il provvedimento sanzionatorio è stato troppo grave, considerato il fatto che la Civitanovese non era né recidiva né diffidata. Dall’altro affermando che l’Arbitro non ha segnalato nessun comportamento scorretto del pubblico e che la gara si è conclusa regolarmente senza incidenti. Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dai sostenitori della Civitanovese, così come puntualmente riportato nel rapporto dell’Assistente dell’Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Civitanovese 1919 di Civitanova Marche (Macerata). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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