F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it 11. RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. URBANO CORRADO SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/ISERNIA FOOTBALL CLUB DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. 45 del 30.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it 11. RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. URBANO CORRADO SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/ISERNIA FOOTBALL CLUB DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. 45 del 30.10.2013) Al 37° del primo tempo, della gara Olympia Agnonese/Isernia Football Club disputata il 27.10.2013, l’allenatore della Società Agnonese Corrado Urbano, lasciando la propria area tecnica, veniva in contatto fisico con alcuni componenti della panchina avversaria senza arrecare danno fisico. Veniva così allontanato dal terreno di gioco. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 30.10.2013, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso, nell’interesse dell’allenatore, la società Agnonese, evidenziando che nello specifico la persona allontanata non era l’allenatore bensì altro soggetto da individuarsi nel massaggiatore sig. Nino Perna. Al riguardo, evidenziava che si era trattato di uno scambio di persona e produceva DVD contenente la ripresa della gara chiedendo, ai sensi dell’art. 35 comma 1, punto 1.2 C.G.S., l’utilizzo della ripresa televisiva a comprova dell’avvenuto scambio di persona. Specificava che l’allenatore indossava una tuta bianca e come si evinceva dalle riprese televisive, aveva continuato a sedere in panchina e dare direttive alla propria squadra, mentre il massaggiatore che indossava una tuta di colore scuro, era in realtà il soggetto allontanato. Concludeva chiedendo la rimessione degli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti del caso a carico del massaggiatore e l’annullamento della sanzione irrogata all’allenatore. Osserva questa Corte che il ricorso è infondato. A prescindere dal fatto che risulta essere inammissibile il mezzo di prova invocato, in quanto l’art. 35 punto 1.4. C.G.S. richiama solo alcune delle ipotesi in precedenza regolamentate tra cui non rientra il cd scambio di persona, nella fattispecie l’Arbitro, direttamente sentito da questa Corte, ha avuto modo di precisare che il soggetto allontanato era sicuramente l’allenatore in quanto per tutta la durata della gara e fino al momento dell’espulsione, era stato colui il quale nell’ambito della panchina dell’Agnonese aveva diretto i calciatori impartendo loro le direttive tecniche necessarie ed era così sicuramente individuabile nell’allenatore, sig. Urbano puntualmente indicato nel referto. Per questi motivi la C.G.F., sentito l’Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Olympia Agnonese di Agnone (Isernia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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