F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. PRO PIACENZA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, PRO PIACENZA/VIRTUS CASTELFRANCO DEL 5.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 13 del 9.10.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’A.S.D. PRO PIACENZA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, PRO PIACENZA/VIRTUS CASTELFRANCO DEL 5.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 13 del 9.10.2013)
La A.S.D. Pro Piacenza 1919 ha proposto ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di €. 1.200,00, inflittale in seguito alla gara del Campionato Nazionale Juniores, Pro Piacenza/Virtus Castelfranco del 5 ottobre 2013, perché 15 sostenitori della reclamante, al termine della gara, avevano rivolto reiteratamente offese alla terna arbitrale e, successivamente al rientro della stessa negli spogliatoi, colpito dall’esterno le finestre della relativa zona doccia; la citata condotta si protraeva fino all’arrivo delle Forze dell’ordine che scortavano la terna arbitrale fuori dall’impianto sportivo, in assenza di assistenza da parte della società ricorrente. Con il proposto ricorso, la ricorrente società eccepiva che le contestazioni erano avvenute al di fuori del recinto di gioco, senza contatto con la terna arbitrale. Rilevava, inoltre, che la presenza di recinzioni nella zona occupata dalle docce non consentiva di colpire le relative finestre. Riferiva, inoltre, che i dirigenti della società non avevano accompagnato la terna arbitrale negli spogliatoi, preferendo “sostare ai bordi del campo per vigilare sul rientro ordinato negli spogliatoi di tutti gli altri partecipanti all’incontro”. Infine, pur ammettendo l’avvenuto intervento delle Forze dell’ordine, evidenziava come le stesse non avessero segnalato la presenza di assembramenti minacciosi. Il ricorso non merita accoglimento. Il provvedimento sanzionatorio si fonda sui tre seguenti elementi di fatto: le offese alla terna arbitrale, i colpi sulle finestre degli spogliatoi, l’assenza di assistenza da parte della società. Tutte queste circostanze sono state espressamente riferite nel rapporto dell’arbitro che, ai sensi dell’art. 35, comma 2.1 C.G.S., costituisce la base per l’irrogazione di sanzioni per il comportamento dei sostenitori delle squadre. D’altro canto, la società ricorrente ha confermato almeno due di tali circostanze (l’avvenuta contestazione dell’arbitro da parte del pubblico e la mancata assistenza alla terna arbitrale), limitandosi a contestare la veridicità solo della terza (l’aver i tifosi colpito le finestre della zona doccia degli spogliatoi). Con riferimento a tale ultima circostanza, si rileva che l’argomentazione utilizzata dalla società (l’esistenza di recinzioni tra le detta finestre e il recinto che divide le tifoserie) non appare valida per superare quanto affermato nel citato rapporto, laddove viene detto che il gruppo dei facinorosi aveva seguito la terna arbitrale fino ad arrivare al di fuori degli spogliatoi, superando, quindi, le suddette recinzioni. Tale affermazione del rapporto non viene affatto smentita nel ricorso della reclamante. Conclusivamente, può ritenersi che dal ricorso come in atti depositato non emergano elementi di prova validi a superare le dichiarazioni arbitrali sulle quali si fonda il reclamato provvedimento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Pro Piacenza 1919 di Piacenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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