F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL CALC. BETTINI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE, PONDERANO/VIRTUS VERCELLI DEL 19.05.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 8489/115PF 12-13/MS/VDB DEL 24.6.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 4.10.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it
4. RICORSO DEL CALC. BETTINI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE, PONDERANO/VIRTUS VERCELLI DEL 19.05.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 8489/115PF 12-13/MS/VDB DEL 24.6.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 4.10.2013)
Con ricorso ritualmente proposto, il calciatore Bettini Domenico, tesserato in favore della società Osmonsuno, ha proposto reclamo avverso la decisione pubblicata su Com. Uff. n. 22/CDN del 4.10.2013 con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto al medesimo calciatore la sanzione di mesi 3 di squalifica in relazione ai fatti verificatisi in occasione della gara del Campionato provinciale Juniores Ponderano/Virtus Vercelli del 19.5.2012. Il Bettini, infatti, mentre assisteva quale spettatore alla gara in questione, si rendeva protagonista di una condotta gravemente minacciosa ed offensiva nei confronti del direttore di gara verso il quale, coinvolgendo ed incitando altre persone presenti sugli spalti, ripetutamente proferiva dalla tribuna frasi costituenti minaccia ed altamente lesive della dignità personale e della reputazione dell’arbitro. Tale condotta, resa ancora più eclatante dall’impiego da parte del Bettini di un megafono, si protraeva per tutto il corso della gara. I fatti, rappresentati nel rapporto dell’arbitro, hanno trovato analitica conferma nelle indagini disposte dalla Procura Federale sulle risultanze delle quali è stato predisposto l’atto di deferimento. Con il proprio ricorso il Bettini deduce: a) la mancata notifica dell’atto di deferimento; b) la nullità dell’atto di deferimento perché erroneamente rivolto nei confronti della Commissione disciplinare territoriale (Friuli V.G) benché comunicato presso la Commissione disciplinare nazionale avanti alla quale poi si sarebbe comunque celebrato il procedimento; c) l’eccessiva gravosità della sanzione equivalente a ben 12 giornate di squalifica, circostanza questa ritenuta illogica in considerazione del fatto che, se il Bettini si fosse reso protagonista di condotta analoga nella veste di calciatore nel corso di una gara, sarebbe stato passibile della sanzione di tre giornate stabilita a carico dei calciatori dal Codice di Giustizia Sportiva per l’ipotesi di condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro. Il Bettini, pertanto, chiede che la Corte di Giustizia Federale, in via principale, dichiari nullo l’atto di deferimento per mancata notifica del medesimo; in via secondaria, annulli il procedimento per vizio di forma; in via subordinata, riformi la decisione della Commissione disciplinare e riduca la sanzione irrogata nella misura di giustizia. Preliminarmente la Corte osserva come siano infondate le censure di nullità del deferimento e del procedimento svolte dal ricorrente nel proprio ricorso ai punti 1) e 2). Quanto alla dedotta mancata notifica dell’atto di deferimento, dirimente di ogni contestazione al riguardo è la circostanza che l’atto di deferimento è stato correttamente comunicato presso il domicilio del Bettini in data 1.7.2013, come attestato dalla cartolina a.r., relativa al plico raccomandato contenente il deferimento, esibita in udienza dal rappresentante della Procura Federale. Del pari la ulteriore censura di nullità del deferimento e del conseguente procedimento appare, a giudizio della Corte, totalmente infondata; ed infatti, quand’anche non si volesse ricondurre l’imprecisione effettivamente presente nell’atto di deferimento nell’ambito dell’errore meramente formale, e quindi, come tale, del tutto irrilevante, l’applicazione al caso specifico del principio generale di conservazione degli atti quando raggiungano il loro scopo consentirebbe comunque di escludere ogni ipotesi di nullità del procedimento (Commissione Disciplinare Nazionale, decisioni n. 245 e n. 246 in Com. Uff. n. 47/CDN 2007/2008). Diversamente, la Corte ritiene che nel merito il ricorso sia parzialmente fondato e meriti quindi accoglimento nei limiti che seguono. Ed infatti, se, da una parte, nel caso in esame, tenuto conto delle caratteristiche soggettive ed oggettive della fattispecie, la corretta sanzione da comminare al Sig. Bettini non può essere individuata nell’ambito dell’art. 19, comma 4 – che sanziona la condotta dei calciatori responsabili di infrazioni commesse in occasione e durante la gara (in particolare, nella lettera a), che sanziona con il minimo edittale di due giornate la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara) - dall’altra, trattandosi di condotta di un tesserato comunque rilevante ai sensi dell’art. 1, comma 1, C.G.S., il comportamento del Bettini, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, deve essere sanzionato in applicazione dell’art. 19, comma 1, lett. f) che stabilisce la sanzione della squalifica a tempo determinato; tuttavia, la Corte ritiene che, facendo applicazione nel caso specifico del principio di afflittività e proporzionalità, la sanzione comminata dalla Commissione disciplinare sia eccessivamente gravosa e possa pertanto essere ridotta a mesi 2. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bettini Domenico, riduce la sanzione inflitta a mesi 2 di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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