F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO DELL’U.S. PALESTRINA 1919 S.S.A.R.L.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DELLA PENNA CLAUDIO SEGUITO GARA OLBIA/PALESTRINA DEL 20.10.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO DELL’U.S. PALESTRINA 1919 S.S.A.R.L.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DELLA PENNA CLAUDIO SEGUITO GARA OLBIA/PALESTRINA DEL 20.10.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013) La U.S. Palestrina 1919 S.S.A.R.L.D. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013 relativa alla partita U.S. Palestrina 1919/A.S.D. Olbia 1905 del 20.10.2013 con la quale veniva comminata al calciatore Della Penna Claudio la squalifica per 3 gare effettive “per avere a gioco fermo colpito con una violenta manata al volto un calciatore avversario che poco prima si era reso autore di condotta violenta e minacciosa nei confronti di un compagno di squadra”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha rilevato la iniquità della decisione sostenendo che il provvedimento sanzionatorio è stato troppo grave in quanto non sarebbe stato posto in essere un comportamento di particolare violenza, trattandosi di una manata data con l’intento di dividere altri calciatori e non di un pugno né di uno schiaffo. Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal calciatore Della Penna, così come puntualmente riportato nel rapporto dell’Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Palestrina S.S.A.R.L.D. di Palestrina (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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