F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO DELL’A.S.D. OLBIA 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. MASIA MARIO SEGUITO GARA OLBIA/PALESTRINA DEL 20.10.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO DELL’A.S.D. OLBIA 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. MASIA MARIO SEGUITO GARA OLBIA/PALESTRINA DEL 20.10.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013) La A.S.D. Olbia 1905, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013 relativa alla partita A.S.D. Olbia 1905/Palestrina del 20.10.2013 con la quale veniva comminata al calciatore Masia Mario la squalifica per 5 gare effettive “per avere colpito con una manata al volto un calciatore avversario che si trovava a terra a seguito di un contrasto di gioco, per avere, nella circostanza, rivolto al medesimo espressioni gravemente offensive determinando un principio di rissa sedata a fatica” nonché per aver tentato “alla notifica del provvedimento disciplinare … di avvicinarsi al Direttore di gara con atteggiamento minaccioso, senza tuttavia riuscirvi per il tempestivo intervento dei compagni di squadra”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere una riduzione della squalifica la ricorrente ha rilevato due motivi, ovvero, la assenza di violenza nella condotta verso il calciatore avversario e la assenza di ingiuria nella condotta verso il Direttore di gara. Secondo la ricorrente l’atto commesso dal Masia, non consistendo né in uno schiaffo né in un pugno, non avrebbe i requisiti connaturati con la figura della violenza. Inoltre il fatto di essersi avvicinato all’arbitro, senza compiere alcun gesto o movimento, non configurerebbe i connotati della minaccia. Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal Masia e consistente in una pluralità di atti contrari alle disposizioni del C.G.S., così come puntualmente riportato nel rapporto dell’Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Olbia 1905 di Olbia (Oristano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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