COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 30/1/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ TREGLIO AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE RUSSO PIERLUIGI PER QUATTRO GIORNATE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TREGLIO / MAIELLA CALCIO, DISPUTATA IL 12.01.2014 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA, GIRONE A, CHIETI (C.U. N°22 del 16.01.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 30/1/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ TREGLIO AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE RUSSO PIERLUIGI PER QUATTRO GIORNATE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TREGLIO / MAIELLA CALCIO, DISPUTATA IL 12.01.2014 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA, GIRONE A, CHIETI (C.U. N°22 del 16.01.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI). Con appello ritualmente proposto, la società A.S. Treglio ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. perché il calciatore dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento assumeva comportamento ingiurioso ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro. La società appellante ha chiesto ridursi la sanzione perché eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Dagli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato emerge che a seguito dell’espulsione il calciatore Pierluigi Russo, nell’occasione capitano della squadra, ha adottato un comportamento antisportivo ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Da ciò consegue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata in questa sede, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo l’addebito della relativa tassa.
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