COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 30/1/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ODORISIANA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO (RIPETIZIONE DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA ODORISIANA CALCIO / VIRTUS TUFILLO, DELL’11.12.13 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO C.U. N°21 del 19.12.2013).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 30/1/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ODORISIANA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO (RIPETIZIONE DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA ODORISIANA CALCIO / VIRTUS TUFILLO, DELL’11.12.13 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO C.U. N°21 del 19.12.2013). Con ricorso ritualmente proposto, la società Odorisiana Calcio ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S., in quanto l’arbitro della gara al 30° del 2° tempo sospendeva la partita, disponendone la prosecuzione pro-forma, (sul risultato di 2 reti a 1 per la Soc. Odorisiana) perché il calciatore di riserva Talia Flavio della società Virtus Tufillo entrava sul terreno di gioco e metteva le mani sul petto del direttore di gara con forza, facendolo indietreggiare di due passi, offendendolo ed ingiuriandolo nel contempo e reiterando le minacce dalla panchina, su cui andava a sedersi, rifiutando gli inviti del direttore di gara ad abbandonare il terreno di gioco. La società appellante ha dedotto come nel caso di specie la decisione del primo giudice sia errata in ragione del fatto che la responsabilità del mancato regolare svolgimento della gara è da ascriversi in via esclusiva al comportamento del tesserato della squadra avversaria. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato. L’art. 17, comma 1, del C.G.S. dispone la sanzione della perdita della gara in capo alla società oggettivamente responsabile di fatti e situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento dell’incontro. Nel caso di specie non v’è dubbio che detta responsabilità debba essere ascritta in via esclusiva alla ASD Virtus Tufillo, atteso che il Talia Flavio, calciatore e, per di più, Presidente della predetta Società, ha reiterato un comportamento gravemente minaccioso per l’incolumità dell’arbitro, prima, una volta entrato in campo dalla panchina, mettendo le mani addosso allo stesso e spingendolo con forza, successivamente, rifiutatosi di abbandonare il terreno di gioco a seguito dell’espulsione comminatagli nonostante i ripetuti inviti del direttore di gara, ingiuriandolo e minacciandolo gravemente dalla panchina di un danno concreto (“…se mi cacci ti spacco la faccia…”). Appare del tutto legittima e giustificata dalla pericolosità della situazione venutasi a creare la decisione presa dal direttore di gara di proseguire la gara solo pro-forma, a tutela della propria incolumità fisica. Per quanto precede, la Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere il ricorso proposto e, per l’effetto, di comminare alla Società ASD Virtus Tufillo la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio: ASD Odorisiana Calcio – ASD Virtus Tufillo 3 a 0.Dispone accreditarsi la relativa tassa.
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