COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 DEL 28.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.41 della Società A.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 86 del 9.1.2014(punizione sportiva della perdita della gara Piscopio – Badolato del 22/12/2013 con il punteggio di 0-3, squalifica per DUE giornate effettive di gare del capo di giuoco, Penalizzazione d UN punto in classifica, ammenda di € 300,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 DEL 28.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.41 della Società A.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 86 del 9.1.2014(punizione sportiva della perdita della gara Piscopio – Badolato del 22/12/2013 con il punteggio di 0-3, squalifica per DUE giornate effettive di gare del capo di giuoco, Penalizzazione d UN punto in classifica, ammenda di € 300,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE -letti gli atti ufficiali ed il reclamo; -sentito il legale rappresentante della Società reclamante; OSSERVA 1) I fatti che hanno condotto alle sanzioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, possono così essere descritti, sulla scorta della puntuale esposizione operata dal direttore di gara nell'allegato al referto. Prima dell'inizio della gara due dirigenti non identificati della Società Piscopio accompagnavano l'arbitro nel proprio spogliatoio e uno dei due gli rivolgeva espressioni dirette a condizionare la direzione di gara. Alla fine del primo tempo di gioco, gli stessi dirigenti entravano abusivamente nello spogliatoio arbitrale, lamentando che la Società Piscopio aveva subito una rete in fuori gioco, e uno dei due rivolgeva al direttore di gara espressioni minacciose. Al 42° del secondo tempo, il calciatore Ziliani (della Società Piscopio), precedentemente espulso, aspettava il rientro negli spogliatoi del calciatore Pultrone (della Società Badolato) anch'esso espulso, e lo colpiva, prima, con una pala in ferro attingendolo al braccio e, poi, con calci e pugni. Nello stesso momento circa dieci sostenitori della Società Piscopio facevano ingresso sul terreno di gioco scavalcando la recinzione, inducendo l'arbitro a sospendere temporaneamente la gara. Uno degli invasori raggiungeva l'arbitro e lo colpiva con un violento schiaffo al volto, provocandogli dolore e stordimento. Soccorso dagli stessi calciatori della Società Piscopio, l'arbitro veniva condotto all'interno degli spogliatoi da dove richiedeva telefonicamente l'intervento dei Carabinieri. A causa dell'aggressione l'arbitro non era più in grado di dirigere la gara con serenità e indipendenza di giudizio, per cui era costretto a sospendere definitivamente la gara stessa, allontanandosi dal terreno di gioco scortato dai Carabinieri, intanto sopraggiunti. 2) La Società ricorrente, pur ridimensionandone la portata, non nega i fatti, e chiede la revisione della decisione del primo giudice, anche in considerazione della fattiva collaborazione dei propri calciatori che hanno prestato assistenza all'arbitrio, per come dal medesimo riportato. 3) In primo luogo deve dirsi che la delineata situazione di fatto riveste certamente gli estremi – sempre necessari – di carattere oggettivo per la sospensione della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della C.G.F., che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione, questa, che si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato da atti di concreta intimidazione e di violenza – consumata o tentata – nei confronti del direttore di gara. La sanzione della punizione sportiva inflitta dal primo giudice appare, pertanto, corretta. 4.- Allo stesso modo corretta appare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in ordine alle sanzioni relative alla penalizzazione di un punto in classifica e alla misura dell'ammenda irrogata. 5.- Data la collaborazione dei giocatori della Società Piscopo si ritiene eccessiva la squalifica del campo di gara per due giornate e appare congrua la riduzione della stessa a una giornata effettiva. P.Q.M. 1.- riduce la squalifica del campo di gioco della Società Piscopio a UNA (1) giornata effettiva di gara; 2.- conferma nel resto; 3.- dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE -letti gli atti ufficiali ed il reclamo; -sentito il legale rappresentante della Società reclamante; OSSERVA 1) I fatti che hanno condotto alle sanzioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, possono così essere descritti, sulla scorta della puntuale esposizione operata dal direttore di gara nell'allegato al referto. Prima dell'inizio della gara due dirigenti non identificati della Società Piscopio accompagnavano l'arbitro nel proprio spogliatoio e uno dei due gli rivolgeva espressioni dirette a condizionare la direzione di gara.
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