COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 40. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIG. MAMBRI MANUEL – GARA REAL SASSO 12 I HIRPUS 2012 DEL 23.11.2013 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 40. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIG. MAMBRI MANUEL – GARA REAL SASSO 12 I HIRPUS 2012 DEL 23.11.2013 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentito a chiarimenti l’arbitro; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 45 del 28.11.2013, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del reclamante, sig. Mambri Manuel, la sanzione della squalifica fino al 25.05.2015 perché, dopo aver protestato nei confronti del direttore di gara, lo colpiva con un pugno alla schiena, provocandogli dolore, nonché, alla ratifica dell’espulsione, spintonava l’arbitro, ponendo le mani sul petto dello stesso. Con ricorso trasmesso, a mezzo plico raccomandata postale, in data 5.12.2013, il sig. Mambri Manuel ha proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva del reclamante va respinta. Invero, l’arbitro della gara, sentito da questa Commissione, ha confermato, all’atto dell’audizione, tutto quanto scritto nel rapporto di gara, precisando anche che, al termine della gara, il sig. Mambri Manuel non fosse entrato nello spogliatoio per scusarsi, smentendo, dunque, quanto specificato nel ricorso. Al riguardo, questa C.D.T. ritiene che non si rilevino elementi idonei alla confutazione del rapporto dell’arbitro, che costituisce, nel diritto sportivo, fonte privilegiata di prova, in una con la richiamata audizione del direttore di gara medesimo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dal reclamante, sig. Mambri Manuel; dispone incamerarsi la tassa reclamo, versata nella misura ridotta di euro 65.00, come previsto per i reclami prodotti direttamente dai tesserati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it