COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 40. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIG. MAMBRI MANUEL – GARA REAL SASSO 12 I HIRPUS 2012 DEL 23.11.2013 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 63 del 30.01.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
40. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIG. MAMBRI MANUEL – GARA REAL SASSO 12 I HIRPUS
2012 DEL 23.11.2013 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentito a chiarimenti l’arbitro; letto il reclamo, osserva: con decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 45 del 28.11.2013, il Giudice Sportivo
Territoriale ha inflitto, a carico del reclamante, sig. Mambri Manuel, la sanzione della squalifica fino
al 25.05.2015 perché, dopo aver protestato nei confronti del direttore di gara, lo colpiva con un
pugno alla schiena, provocandogli dolore, nonché, alla ratifica dell’espulsione, spintonava l’arbitro,
ponendo le mani sul petto dello stesso. Con ricorso trasmesso, a mezzo plico raccomandata
postale, in data 5.12.2013, il sig. Mambri Manuel ha proposto reclamo avverso la citata decisione.
La tesi difensiva del reclamante va respinta. Invero, l’arbitro della gara, sentito da questa
Commissione, ha confermato, all’atto dell’audizione, tutto quanto scritto nel rapporto di gara,
precisando anche che, al termine della gara, il sig. Mambri Manuel non fosse entrato nello
spogliatoio per scusarsi, smentendo, dunque, quanto specificato nel ricorso. Al riguardo, questa
C.D.T. ritiene che non si rilevino elementi idonei alla confutazione del rapporto dell’arbitro, che
costituisce, nel diritto sportivo, fonte privilegiata di prova, in una con la richiamata audizione del
direttore di gara medesimo. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dal reclamante, sig. Mambri Manuel; dispone incamerarsi la
tassa reclamo, versata nella misura ridotta di euro 65.00, come previsto per i reclami prodotti
direttamente dai tesserati.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 40. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIG. MAMBRI MANUEL – GARA REAL SASSO 12 I HIRPUS 2012 DEL 23.11.2013 – 2^ CAT."