COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 07. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAVESE 1919 – GARA MONTERUSCELLO I CAVESE 1919 DEL 3.11.2013 – ALLIEVI REGIONALI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 07. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAVESE 1919 – GARA MONTERUSCELLO I CAVESE 1919 DEL 3.11.2013 – ALLIEVI REGIONALI La C.D.T., vista la propria decisione adottata in data 9.12.2013, pubblicata, a stralcio, sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania-S.G.S., n. 27 del 12.12.2013; sentita la società reclamante, nella persona del sig. Schiavino Rosario, delegato dal presidente della medesima, rileva che, come dichiarato in sede di audizione dall’innanzi nominato delegato del presidente, né il sig. Iovine Antonio (che era stato delegato dal presidente della società reclamante in occasione della precedente riunione, del 9.12.2013), né il sig. Iovine Gianmarco (dirigente accompagnatore ufficiale, in occasione della gara in epigrafe) erano formalmente tesserati, né censiti, a favore della società Monteruscello, alla data della gara in esame. Risulta accertato, altresì, che la distinta di gara della società Cavese 1919 è stata erroneamente compilata, nell’indicazione del calciatore n. 7, il cui nominativo non è Liguori Mano Christian (come inconfutabilmente si rileva dalla lettura della distinta medesima), bensì Liguori Mariochristian, come documentato dalla società ricorrente. Sulla base delle indicate infrazioni, questa C.D.T. giudica di dover sanzionare la società Cavese 1919 (che, mediante la richiamata, erronea compilazione della distinta ufficiale di gara, ha indotto in errore la società Monteruscello, in relazione alla posizione soggettiva del calciatore Liguori Mariochristian) con l’ammenda di euro 70,00, anche in ragione dell’omesso tesseramento / censimento dei due dirigenti, sigg. Iovine Antonio e Iovine Gianmarco. P.Q.M. DELIBERA di infliggere, a carico della società Cavese 1919, in ragione degli errori nella compilazione della distinta ufficiale di gara, nonché dell’omesso tesseramento / censimento dei due nominati dirigenti (sigg. Iovine Antonio e Iovine Gianmarco) l’ammenda di euro 70,00; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, sulla quale questa C.D.T. si era già pronunciata, nella sua decisione, a stralcio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania-S.G.S., n. 27 del 12.12.2013.
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