COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FREGENE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 10 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TARTAGLIONE STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 125 DEL 2.1.2014 (Gara: FREGENE – NUOVA SORIANESE del 22.12.2013 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FREGENE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 10 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TARTAGLIONE STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 125 DEL 2.1.2014 (Gara: FREGENE – NUOVA SORIANESE del 22.12.2013 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo a 4 gare la squalifica a carico del calciatore TARTAGLIONE STEFANO. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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