COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACCADEMIA ANAGNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 6.6.2014 A CARICO DEL CALCIATORE SINIBALDI PIERLUIGI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. 23 SGS DEL 5.12.2013 (Gara: ACCADEMIA ANAGNI – PROCALCIO FERENTINO del 30.11.2013 – Campionato Allievi Prov. Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACCADEMIA ANAGNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 6.6.2014 A CARICO DEL CALCIATORE SINIBALDI PIERLUIGI
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE
CON C.U. 23 SGS DEL 5.12.2013
(Gara: ACCADEMIA ANAGNI – PROCALCIO FERENTINO del 30.11.2013 – Campionato
Allievi Prov. Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società ACCADEMIA ANAGNI CALCIO, ricorrendo avverso la decisione di prima istanza,
sostiene che il proprio calciatore SINIBALDI PIERLUIGI, avrebbe calciato il pallone colpendo
accidentalmente l’arbitro e chiede quindi una sostanziale rivisitazione della squalifica inflitta al
tesserato.
Dall’esame degli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.), si legge che il SINIBALDI,
dopo una decisione tecnica, calciava violentemente il pallone contro l’arbitro, attingendolo allo
stomaco e causandogli forte, seppur momentaneo, dolore.
Da quanto descritto, ritenute inconsistenti le lamentele della ricorrente e parimenti adeguata la
squalifica, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata, così come anticipato sul C.U. n. 139
del 17.1.2014.
La tassa reclamo va incamerata.
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