COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNALE DI CAPENA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FONTINOVI ALBERTO E DI AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 131 DEL 9.1.2014 (Gara: COMUNALE DI CAPENA – FC ROMA NORD del 5.1.2014 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNALE DI CAPENA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FONTINOVI ALBERTO E DI AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 131 DEL 9.1.2014 (Gara: COMUNALE DI CAPENA – FC ROMA NORD del 5.1.2014 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società COMUNALE DI CAPENA eccepisce le sanzioni di prima istanza asserendo – riguardo all’ammenda – che durante l’intervallo, propri sostenitori non avrebbero potuto attingere l’arbitro con sputi , in quanto le tribune, dopo un temporale, erano completamente deserte e che l’ombrello citato nel referto sarebbe caduto a circa due metri di distanza dall’arbitro che rientrava negli spogliatoi. Circa la squalifica al calciatore FONTINOVI ALBERTO, la reclamante sostiene che lo stesso – durante e a fine gara – avrebbe solamente rivolto all’arbitro frasi ironiche su se stesso. Per tali motivi, la ricorrente chiede una significativa riduzione dell’ammenda e della squalifica al proprio tesserato. La lettura degli atti ufficiali – elemento primario di prova (art. 35 del C.G.S.) - offre una descrizione degli episodi assai diversa. Infatti viene riportato che sostenitori locali, durante l’intervallo e a fine gara, colpivano l’arbitro con sputi e, al termine dell’incontro, gli lanciavano contro un ombrello attingendolo ad una spalla, senza conseguenze. Il calciatore FONTINOVI, poi, dopo essere stato ammonito, rivolgeva all’arbitro ripetute minacce e al termine dell’incontro lo offendeva. Da quanto sopra rappresentato, si evince l’inattendibilità delle lamentele della ricorrente ed anche la congruità delle sanzioni inflitte, per cui questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate, così come anticipato sul C.U. n. 139 del 17.1.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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