COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ STERPARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CASALESE ALESSIO E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ROMA FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 26 DEL 16.1.2014 (Gara: STERPARO – BROCCOSTELLA del 12.1.2014- Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ STERPARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CASALESE ALESSIO E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ROMA FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 26 DEL 16.1.2014 (Gara: STERPARO – BROCCOSTELLA del 12.1.2014- Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo a 4 gare la squalifica a carico del calciatore CASALESE ALESSIO e conferma la squalifica per 3 gare a carico del calciatore ROMA FEDERICO. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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