COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 30.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 28 – Reclamo dell’ASD Ca de Rissi avverso la squalifica del calciatore Silvan Campanella per tre giornate. Gara Ca de Rissi – Ravecca del 18.1.2014 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 32 del 23.1.2014 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 30.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 28 – Reclamo dell’ASD Ca de Rissi avverso la squalifica del calciatore Silvan Campanella per tre giornate. Gara Ca de Rissi - Ravecca del 18.1.2014 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 32 del 23.1.2014 Delegazione Provinciale di Genova. La Commissione Disciplinare, • letti gli atti; • rilevato che la reclamante chiede la riduzione della squalifica per tre giornate inflitte al calciatore Silvan Campanella, espulso per aver spinto a terra un avversario con violenza senza arrecargli danno, deducendo non essere vero quanto riferito dall’arbitro perché il gesto era consistito nell’allontanamento del calciatore che, stazionando davanti alla palla, ritardava l’esecuzione di un calcio di punizione; • respinta la richiesta di prove testimoniali perché non ammesse dal Codice di Giustizia Sportiva che all’art. 35 comma 1 stabilisce che il giudizio sportivo, per i fatti avvenuti sul terreno di gioco, debba svolgersi esclusivamente da quanto riferito negli atti ufficiali. Tali documenti quando stilati in forma chiara e univoca, come nel caso di specie, costituiscono fonte di prova assoluta assistita da privilegio; • atteso che la sanzione inflitta in primo grado appare eccessiva in relazione ai fatti riferiti dall’arbitro; per questi motivi delibera di ridurre la squalifica del calciatore Silvan Campanella da tre a due giornate effettive di gara. La tassa reclamo addebitata in conto va restituita.
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