COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 Del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 5.2.1. G.D.S. MONTAGANO – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. – C.U. N. 54 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA MONTAGANO – CAMPOLIETO DEL 12.01.2014 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 13^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 Del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 5.2.1. G.D.S. MONTAGANO – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. – C.U. N. 54 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA MONTAGANO - CAMPOLIETO DEL 12.01.2014 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 13^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Le risultanze del referto arbitrale permettono di ricostruire i fatti verificatisi al termine della gara, che sono consistiti in un comportamento violento tenuto dal calciatore nell'entrare nello spogliatoio dell'arbitro, nel prelevarne il borsone contenente gli effetti personali e nello scagliare lo stesso verso il direttore di gara e nel tenere condotta ingiuriosa verso il medesimo. La sanzione inflitta dal G.S. può essere ridotta e tenuta, comunque, in limiti afflittivi in considerazione del fatto che il comportamento violento non ha prodotto alcun effetto fisico sull'arbitro. P.Q.M. delibera di accogliere il ricorso e per l'effetto riduce la squalifica del calciatore Simpatico Antonio a tutto il 15 aprile 2014. Dispone restituirsi la tassa reclamo già addebitata sul conto della società reclamante.
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