COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 30.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. IDEALE BARI – A.S.D. FULGOR del 17/11/2013 (Reclamo della società A.S.D. IDEALE BARI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 15/12/2013 della Delegazione Provinciale di Bari).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 30.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. IDEALE BARI – A.S.D. FULGOR del 17/11/2013 (Reclamo della società A.S.D. IDEALE BARI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 15/12/2013 della Delegazione Provinciale di Bari). - esaminati gli atti ufficiali - letto il reclamo a margine citato; - sentito il legale rappresentante della società reclamante, - effettuati i necessari accertamenti, - la Commissione Disciplinare ritiene non accoglibile il recalmo proposto dalla ASD Ideale Bari, per i seguenti motivi: L’avvenuta, pacifica e non contestata utilizzazione del calciatore Antonacci Giovanni, che ha svolto la funzione di assistente dell’arbitro –prima- ed ha partecipato alla gara sostituendo, al 25’ del II° tempo il calciatore Lamartira Luca, poi; rappresenta una violazione di quanto disposto dal C.U. n.5 del 29/8/2013 che per la parte che qui interessa, recita testualmente: “…..un calciatore impiegato come guardialinee non può, per alcun motivo, prendere parte alla gara…..”. Né può essere condivisa la tesi della reclamante (ancorchè apprezzata per acume dialettico) allorchè afferma che tale disposizione non contiene alcuna sanzione specifica (così come di contro avviene per l’ultimo capoverso della medesima succitata disposizione in tema di affidamento dei compiti di guardialinee a soggetti squalificati, inibiti o comunque non aventi titolo). Del tutto evidente appare infatti che, (secondo la disposizione su richiamata), l’iniziale impiego di un calciatore quale guardialinee (o assistente dell’arbitro), fa perdere a quest’ultimo –da quel momento- il titolo di calciatore, idoneo e necessario per prendere parte ad una gara, ponendo quindi in essere una situazione di irregolarità, che determina inevitabilmente l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara ai sensi e per gli effetti di cui all’art.17 n.5 lettera a) CGS. Né può trovare accoglimento la tesi prospettata dalla reclamante secondo cui non avrebbe avuto alcuna influenza ai fini del risultato della gara la sostituzione del calciatore Antonacci dal momento che al 25° del II tempo, la loro squadra vinceva con il risultato di 3-0. Ininfluenza che – ai fini del risultato finale-, ha però una chiave di lettura diversa da quella prospettata dalla reclamante, essendo pacifico il principio di diritto sportivo secondo cui qualora un calciatore partecipi ad una gara, privo di titolo ex lege, qualsiasi indagine sulla idoneità dell’accaduto ad influire sulla regolarità dell’incontro calcistico si palesa assolutamente ultronea, non essendo, un tale requisito richiesto dal citato art.17 n.5 lettera a) CGS, che fa derivare la punizione sportiva, dal solo fatto della illegittima utilizzazione del calciatore “….che comunque non abbia titolo per prendere parte alla gara….”. Non senza rimarcare poi che (ai fini della tesi della buona fede adombrata dalla ricorrente) l’espressione “….fa partecipare alla gara…..” di cui all’art.17 n.5 lett. A) CGS su richiamato, comprende sia l’ipotesi di doloso utilizzo del calciatore “che quella dell’ “errore colposo” commesso dalla società, nell’impiego del calciatore non avente titolo legittimo a prendere parte all’incontro. Tutto ciò premesso ed evidenziato il reclamo proposto dalla ASD Ideale Bari, non è fondato e va pertanto respinto PQM La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, respinge il reclamo proposto dalla società A.S.D. IDELAE BARI e dispone l’addebito della relativa tassa sul conto della stessa.
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