COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 30.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: A.S.D. Avanti Altamura – A.S.D. Calcio Promotion del 21.12.2013 (Reclamo della A.S.D. Avanti Altamura in data 08.01.2014 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale recante la punizione della squalifica fino al 09.02.2014 del Sig. Lorenzo Abrescia, allenatore, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia, FIGC LND, n. 23 del 03.01.2014).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 30.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: A.S.D. Avanti Altamura – A.S.D. Calcio Promotion del 21.12.2013 (Reclamo della A.S.D. Avanti Altamura in data 08.01.2014 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale recante la punizione della squalifica fino al 09.02.2014 del Sig. Lorenzo Abrescia, allenatore, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia, FIGC LND, n. 23 del 03.01.2014). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Ritenuto di dover adeguare la sanzione alla reale entità degli addebiti; Delibera 1. Ridursi la squalifica del Sig. Lorenzo Abrescia sino a tutto il 02.02.2014; 2. Non addebitarsi alcuna tassa atteso l'esito del gravame.
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