COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 30.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. STELLA SMERALDA 2005 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 16.01.2014. Gara Anglona Laerru / Stella Smeralda 2005 del 12.01.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 30.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. STELLA SMERALDA 2005 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 16.01.2014. Gara Anglona Laerru / Stella Smeralda 2005 del 12.01.2014. La Società Stella Smeralda 2005 ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha disposto la squalifica del calciatore Carletti Gian Gavino fino al 30 giugno 2014 perché “espulso dalla panchina per aver insultato il direttore di gara, alla notifica del provvedimento tentava di aggredirlo senza riuscirvi per l’intervento dei compagni di squadra; al termine della gara rientrava sul terreno di gioco e si avvicinava all’arbitro rivolgendogli insulti e minacce e, nel contempo, sovrapponeva il proprio piede a quello dell’arbitro e continuava negli insulti da distanza ravvicinata tanto da attingerlo con la saliva sul viso e nel petto; grazie all’intervento del proprio allenatore l’arbitro poteva raggiungere gli spogliatoi dove attendeva circa un’ora in attesa che il predetto giocatore uscisse dall’impianto sportivo”. La Società reclamante chiede la riduzione della squalifica, affermando che il Carletti, pur avendo tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, non ha mai cercato di aggredirlo, né ha sputato intenzionalmente verso la sua persona. Il direttore di gara, nel corso dell’audizione nanti la Commissione, ha confermato quanto dichiarato nel suo rapporto, precisando in particolare che non vi è stato da parte del Carletti alcuno sputo rivolto a lui direttamente. Il rappresentante della reclamante, sentito anch’egli dalla Commissione, ha insistito per l’accoglimento del reclamo anche in virtù del fatto che il Carletti ha posto le sue scuse al direttore di gara. La Commissione, letti gli atti del reclamo, rilevato che non è emersa alcuna prova circa il compimento di atti di violenza o di sputi diretti volontariamente al direttore di gara, ritiene che il fato attribuito al Carletti integri gli estremi di una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro, ma non violenta, e pertanto meritevole di una sanzione certamente inferiore a quella irrogata dal Giudice Sportivo. La Commissione, pertanto, ritiene equo applicare la squalifica fino al 28 febbraio 2014. La Commissione, per questi motivi, in accoglimento del reclamo DISPONE la riduzione della squalifica del calciatore Carletti Gian Gavino fino al 28 febbraio 2014. Dispone la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it