COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 321 del 28.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°69/A Del sig. FRANCESCO STANCAMPIANO, calciatore tesserato per la Soc. Peloro Annunziata (ME), avverso la squalifica fino al 30/06/2018 – gara Campionato 2^ Cat. Girone “F” Peloro Annunziata/Mediterranea Nizza del 15.12.2013 – C.U. N° 254 LND del 18/12/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 321 del 28.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°69/A
Del sig. FRANCESCO STANCAMPIANO, calciatore tesserato per la Soc. Peloro Annunziata (ME), avverso la squalifica fino al 30/06/2018 - gara Campionato 2^ Cat. Girone “F” Peloro Annunziata/Mediterranea Nizza del 15.12.2013 – C.U. N° 254 LND del 18/12/2014
Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Francesco Stancampiano, personalmente, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.
In particolare il reclamante sostiene, pur non contestando il fatto storico circa il contatto avvenuto tra il direttore di gara ed un calciatore, di non essere l’autore di tale gesto anche in relazione alla circostanza che l’arbitro non avrebbe potuto vedere il suo aggressore in quanto sarebbe stato colpito alle spalle ed esso Stancampiano sarebbe stato identificato come autore di tale grave gesto non nell’immediatezza del fatto ma solo in un momento successivo.
In ragione di ciò chiede che la sanzione così inflittagli sia revocata e solo in via subordinata chiede che sia rideterminata in termini più equi in relazione all’effettivo accadimento dei fatti.
Quanto sopra è stato ribadito dal difensore del reclamante all’udienza di comparizione odierna.
Disposta, ai sensi dell’art. 34 commi 4 e 5 C.G.S. la comparizione personale dell’arbitro la Commissione Disciplinate Territoriale rileva che il reclamo de quo è infondato in ragione del fatto che sia in sede di refertazione ( che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. ha fede privilegiata in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara) sia in sede di audizione il direttore di gara ha individuato, senza contraddizione alcuna, l’odierno reclamante come autore dell’aggressione a suo danno.
In ragione di quanto sopra la richiesta principale, afferente la revoca della sanzione, va respinta.
Va a questo punto esaminata la domanda subordinata relativa alla quantificazione della sanzione inflitta.
Sotto questo profilo non può non rilevarsi come il gesto posto in essere dallo Stancampiano (se pur grave, perché per un verso ha causato all’arbitro delle lesioni, anche se molto lievi, mentre per altro verso ha determinato la sospensione della gara) deve comunque essere posto in relazione alla circostanza che si è trattato di un singolo episodio, generatosi in un contesto di particolare veemenza e protesta. Con la conseguenza che la sanzione, a parere di questa Commissione Disciplinare Territoriale debba essere rideterminata in termini più adeguati, così come di dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica a carico del calciatore Francesco Stancampiano al 31/12/2017 per l’effetto dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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